Attualità

9 Gennaio 2020

Nuovi Indici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019

Con il decreto 24 dicembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5/2020 dell’8 gennaio 2020 (supplemento ordinario n. 1), arriva il via libera per 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019, che rappresentano le prime evoluzioni dei precedenti Isa approvati a marzo e dicembre 2018. Con lo stesso provvedimento sono stati, inoltre, modificati 86 indici già approvati con il decreto Mef del 28 dicembre 2018 e 3 territorialità specifiche.
Si ricorda, in proposito, che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, prevede che “gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati”, mentre la precedente normativa sugli studi di settore (articolo 10, legge n. 146/1998) prevedeva che il decreto di approvazione degli studi fosse anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro tale data.

L’approvazione dei nuovi Isa
Con il decreto in commento è dunque iniziato, come previsto dallo stesso comma 2 dell’articolo 9-bis, il ciclo di revisioni biennali degli Isa, che hanno visto la loro prima applicazione solo quest’anno, con le dichiarazioni dei redditi 2019. Detta revisione riguarda 31 indici afferenti le attività del commercio, 18 indici relativi alle attività professionali, 25 indici per l’area dei servizi e 15 per il comparto delle manifatture, in coerenza con quanto indicato nel programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019.

Come anticipato in precedenza, il decreto ministeriale ha anche approvato le seguenti territorialità specifiche:

  • territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  • territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  • territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili,

che hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Per quanto riguarda le modifiche agli 86 indici già approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, si segnala:

  • la soppressione di alcuni “Indicatori di anomalia” per il periodo d’imposta 2019 e la semplificazione delle variabili “precalcolate” in conseguenza della soppressione degli indicatori elementari di anomalia correlati a determinate variabili “precalcolate” (si veda la tabella che segue)
  • la modifica degli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione” e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”
  • la nuova metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019. 

tabella

Le modifiche in argomento sono state effettuate al fine di migliorare la capacità degli Isa a rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, nonché semplificare il processo di applicazione degli stessi da parte dei contribuenti o degli intermediari, tenuto conto delle complessità lamentate durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni di quest’anno.

In particolare, l’intervento sugli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione”, per esercenti attività d’impresa, e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”, per esercenti arti e professioni, ha riguardato la modifica della formula che adesso prevede che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse.

Le ulteriori disposizioni per l’applicazione
Occorre altresì evidenziare che il Dm 24 dicembre 2019, in base al comma 7 dell’articolo 9-bis della norma istitutiva degli Isa, ha previsto ulteriori cause di esclusione. In particolare, l’articolo 3 del decreto ha stabilito, coerentemente con quanto già previsto con i decreti di approvazione degli Isa precedenti, che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applichino nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.56 euro
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 7 a 13 dell’articolo 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’indice BG77U.

Va infine evidenziato che il decreto in commento prevede, inoltre, che “per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate”.

Tale disposizione è in linea con il parere espresso da parte della Commissione degli esperti nella seduta del 24 ottobre 2019 finalizzato a rimandare a un periodo successivo l’applicazione degli Isa sulla base anche delle informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’Anagrafe tributaria o le Agenzie fiscali ed evitare possibili criticità in fase di prima applicazione degli indici.

Nuovi Indici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019

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