20 Novembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: gli spazi per i crediti d’imposta – 3
Le misure fiscali finalizzate a incentivare o favorire determinare attività d’impresa sono innumerevoli. Lo schema adottato dal legislatore, nel corso degli anni, è sostanzialmente il medesimo ed è rappresentato dall’istituto del credito d’imposta da utilizzare a scomputo dei tributi dovuti, in compensazione con altre imposte e, in alcuni casi, anche mediante lo strumento della richiesta di rimborso.
Per limitarne l’utilizzo indebito, a partire dal 1° gennaio 2008, il legislatore ha stabilito che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di 250mila euro. L’eventuale ammontare eccedente può essere riportato in avanti ed è comunque compensabile per l’importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
A ciò si deve aggiungere che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili è stato fissato nella misura di 700mila euro (articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 35/2013).
Andiamo adesso ad analizzare le modalità di compilazione del quadro RU del modello Redditi Pf 2019.
Istruzioni per la compilazione del quadro RU
Il quadro RU è composto da cinque sezioni e deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse all’attività d’impresa. La sezione I è riservata all’indicazione dei dati generali relativi ai crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione, a esclusione del credito d’imposta “Caro petrolio”, da indicare nella sezione II.
Tanto premesso, in questa sezione va indicato:
- nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice rintracciabile nella tabella riportata in calce alle istruzioni del quadro
- nel rigo RU1, casella 2, il codice relativo al mezzo di comunicazione utilizzato per gli investimenti pubblicitari. Questa casella deve essere compilata esclusivamente con riferimento al credito d’imposta “Investimenti pubblicitari” (codice credito E4)
- nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Redditi 2018
- nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari, il credito d’imposta indicato nel rigo RU1. I dati dei crediti d’imposta ricevuti devono essere esposti nella sezione VI-A
- nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta 2018
- nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’articolo 1260 del cc. I dati identificativi dei soggetti cessionari e l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B
- nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9 e RU11.
Caro petrolio
Nella sezione II deve essere indicato il credito d’imposta “Caro petrolio”, previsto dal Dl n. 265/2000, riconosciuto in favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.
Nella sezione, occorre indicare:
- nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione Redditi 2018
- nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero associazioni tra professionisti e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A
- nel rigo RU24, colonne 1 e 2, rispettivamente, l’ammontare del credito residuo e l’ammontare di quello ricevuto o spettante, utilizzati in compensazione nell’anno 2018
- nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma di quelli dei righi RU24 e RU26 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
“Ricerca & Sviluppo L. 190/2014” e “Formazione 4.0”
La sezione IV va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca e Sviluppo L. 190/2014” e “Formazione 4.0”, contraddistinti con i codici credito B9 e F7, per indicare i dati relativi ai costi agevolabili sostenuti nel corso dell’anno d’imposta 2018, in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta.
In particolare, per il bonus “Ricerca & Sviluppo”, nel rigo RU100, va indicato:
- nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015
- nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti per le attività organizzate e svolte internamente all’impresa (intra-muros), specificando nella colonna 3 l’importo relativo al costo del personale impiegato
- nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti per l’attività svolta da residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996
- nella colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti per attività extra-muros, specificando nella colonna 6 l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti
Diversamente, per il credito d’imposta “Formazione 4.0”, nel rigo RU110, va riportato:
- nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti
- nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti.
Altri crediti d’imposta
La sezione V è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro.
In particolare, va indicato:
- nel rigo RU401, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407 del modello Redditi 2018
- nel rigo RU402, l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti
- nel rigo RU404, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell’Iva, del versamento a saldo dell’Iva, dei versamenti in acconto dell’Irpef, del versamento a saldo dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva ex legge n. 342/2000, dovute per l’anno 2018, nonché l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta 2018
- nel rigo RU407, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi ovvero, in compensazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.
Crediti d’imposta ricevuti, trasferiti e limiti di utilizzo
La sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A), trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
Tanto premesso, la sezione VI-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in un’associazione, hanno ricevuto uno o più crediti d’imposta, mentre la sezione VI-B va compilata per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari e agli importi ceduti in caso di cessione del credito d’imposta secondo le ordinarie regole civilistiche.
In particolare, nei righi da RU501 a RU505 e nei righi da RU506 A RU510, vanno riportati, per ogni credito d’imposta, i seguenti dati:
- nella colonna 1, il codice del credito ricevuto o trasferito
- nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito
- nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente o cessionario
- nella colonna 5, l’ammontare del credito ricevuto o ceduto.
La sezione VI-C, invece, deve essere compilata per verificare il rispetto del limite di utilizzo dei crediti d’imposta, ai fini della determinazione dell’ammontare eccedente il predetto limite.
Ricordiamo, infatti, che per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244/2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a 250mila euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili è stato fissato nella misura di 700mila euro (articolo 9, comma 2, del Dl n. 35/2013).
Tanto premesso, la sezione VI-C, va compilata secondo le modalità di seguito riportate.
Nel rigo RU512, va indicato:
- nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1°gennaio 2018. Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2018, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello Redditi 2018, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione VI-C del quadro RU del modello Redditi Pf 2018)
- nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2018. Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta spettante” del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo
- nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2018, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella colonna è superiore a 250mila euro devono essere compilati le colonne 4 e 5 del presente rigo
- nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2017, non fruiti alla data del 1° gennaio 2018.
Nel rigo RU513, va riportato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell’anno 2018.
Nel RU514, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utilizzabile nel 2018, calcolato nel seguente modo: 250mila + la differenza, se positiva, tra 700mila e l’importo indicato nel rigo RU513.
Nel rigo RU516, va riportato l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2019 e fino alla data di presentazione della dichiarazione
Nel rigo RU517, l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2019 e fino alla data di presentazione della dichiarazione (quadro ST del modello 770).
Nel rigo RU518, l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini Iva effettuati dal 1°gennaio 2019 e fino alla data di presentazione della dichiarazione (quadro VL del modello Iva).
Nel rigo RU520, va riportata la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518.
Nel rigo RU522, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342/2000; detto ammontare non può essere superiore alla differenza tra l’importo di 950 mila euro, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2016, interamente utilizzabili nell’anno 2019) e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521.
La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello Redditi 2018. Tali contribuenti devono riportare nei righi da RU523 a RU526 della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello Redditi 2018, unitamente agli utilizzi effettuati nel 2018, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo.
La parte IV, invece, deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534 “Eccedenza 2017” del modello Redditi 2018.
La parte V, infine, deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta spettanti nell’anno 2018 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.
fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre
La undicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre
La dodicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 23 ottobre
La tredicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 30 ottobre
La quattordicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 6 novembre
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