30 Ottobre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: quelli prodotti a Campione d’Italia
L’articolo 25-octies, comma 4, del Dl n. 119/2018 ha modificato l’articolo 188-bis del Tuir, ampliando e ritoccando le agevolazioni già previste per il comune di Campione d’Italia.
Dal 1° gennaio 2018, infatti, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26mila euro:
- tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
- i redditi di lavoro autonomo di professionisti, non iscritti nei predetti registri anagrafici e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera
- i redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione d’Italia dalle imprese individuali, a prescindere dall’iscrizione dell’imprenditore nei predetti registri anagrafici, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia.
Si considerano persone fisiche residenti anche quelle aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Si precisa, invece, con riferimento ai redditi d’impresa, che nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, è necessario tenere un’apposita contabilità separata per la determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni.
Per gestire l’agevolazione, nel modello Redditi Pf 2019 è stato introdotto nel quadro RP del 1° fascicolo la sezione VII “Ulteriori dati”, contenente il rigo RP90, compilabile su più moduli:
Il rigo RP90 è composto da due colonne dove indicare il “codice” e l’“importo” relativi all’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri reddituali per cui il soggetto intende usufruire dell’agevolazione.
Pertanto, nella colonna 1 va indicato uno dei codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro: redditi dominicali di cui al quadro RA (1), redditi agrari di cui al quadro RA (2), redditi da fabbricati di cui al quadro RB (3), redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui al quadro RC (4), redditi da pensione di cui al quadro RC (5), redditi di capitale e diversi di cui al quadro RL (6), redditi a tassazione ordinaria di cui al quadro RM (7), plusvalenze di natura finanziaria a tassazione ordinaria di cui al quadro RT (8), redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE (9), redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF (10), redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG (11), redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD (12), redditi prodotti in forma associata di cui al quadro RH (13).
In questo modo l’ammontare dei redditi agevolabili indicati in colonna 2, assoggettati a tassazione ordinaria e appartenenti alla categoria dei redditi sopra esposti, concorrono alla formazione del reddito complessivo (indicato nel rigo RN1 colonna 5) in misura ridotta del 30 per cento, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.
Si precisa che l’agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30% della somma dei predetti redditi e 26.000 euro) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili.
Nel caso in cui il 30% della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l’agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.
Facciamo un esempio.
Mettiamo il caso di un soggetto residente a Campione d’Italia in presenza di redditi di fabbricati imponibili pari a 20.000 euro indicati nel quadro RB:
e redditi di lavoro autonomo imponibili pari a 30.000 euro indicati nel quadro RE:
Il soggetto riporterà i redditi agevolabili nel rigo RP90 indicando ciascun reddito in corrispondenza del codice relativo alla tipologia (nell’esempio 3 fabbricati sul primo modulo e 9 reddito di lavoro autonomo sul secondo modulo).
L’agevolazione spettante risulta pari a 26.000 euro (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 pari a 15.000 euro e 26.000 euro), così ripartita:
- redditi di fabbricati 10.400 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000 euro)
- redditi di lavoro autonomo 15.600 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000 euro).
Nell’esempio i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell’agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:
- redditi di fabbricati 9.600 euro (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 euro e l’agevolazione riconosciuta pari a 10.400 euro);
- redditi di lavoro autonomo 14.400 euro (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 euro e l’agevolazione riconosciuta pari a 15.600 euro).
Il totale agevolabile è pari a 9.600 euro +14.400 euro = 24.000 euro indicato nel reddito complessivo (rigo RN1 colonna 5):
E’ necessaria una precisazione per quanto riguarda i redditi indicati nel quadro RC si continua ad utilizzare i codici presenti nella colonna “tipologia reddito” per i redditi da lavoro dipendente e assimilati prodotti in euro a Campione d’Italia (codice 4), i redditi da pensione prodotti in euro a Campione d’Italia (codice 5), nonché redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia (codice 8). La novità è che, in corrispondenza del reddito di lavoro o pensione agevolabili indicati in corrispondenza dei rispettivi codici 4 o 5 nel rigo RP90, verrà calcolata l’esenzione evidenziata nel rigo RC5 colonna 2 “Quota esente Campione d’Italia” o colonna 3 “Quota esente pensioni”. Le quote esenti qui indicate saranno date dai redditi indicati nei righi RC da 1 a 3 rispettivamente con i codici 5, 6 e 8 applicando la riduzione calcolata in base ai dati indicati nel rigo RP90. Pertanto, il totale indicato nel rigo RC5 colonna 5 sarà già al netto dell’agevolazione per i redditi da lavoro e/o pensione prodotti a Campione d’Italia che confluirà così nel rigo RN1 colonna 5 “Reddito complessivo”.
Facciamo un esempio:
redditi di lavoro dipendente prodotti in euro a Campione D’Italia pari a 32.000 euro indicati nel rigo RP90 con il codice 4:
redditi di pensione prodotti in euro a Campione D’Italia pari a 2.000 euro indicati nel RP90 con il codice 5:
Gli stessi redditi di lavoro dipendente prodotti in euro a Campione D’Italia pari a 32.000 euro sono indicati nel quadro RC colonna 1 con il codice 5 e i redditi di pensione prodotti in euro a Campione D’Italia pari a 2.000 euro indicati in RC2 colonna 1 con il codice 5, la cui somma è pari a 34.000 euro.
La quota esente dipendente Campione d’Italia riportata in RC5 colonna 2 è pari a 24.471 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 32.000 e 34.000 euro)
La quota esente pensioni riportata in RC5 colonna 3 è pari a 1.529 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 2.000 e 34.000 euro).
Pertanto, il totale dei redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro a Campione d’Italia indicato nel rigo RC5 colonna 5, che confluirà nel rigo RN1 colonna 5 “Reddito complessivo”, è pari a 8.000 euro è quindi è già al netto delle suddette quote esenti.
L’importo dell’agevolazione relativa alle altre tipologie reddituali prodotte in euro a Campione d’Italia indicate nei righi RP90 (fabbricati, impresa in contabilità ordinaria e semplificata, ecc.), invece, viene sottratto direttamente nel campo RN1 colonna 5, in sede di determinazione del reddito complessivo prima delle altre deduzioni.
Si sottolinea, infine, che nel caso di persona fisica socia o associata o beneficiaria di una società trasparente (articoli 5, 115 o 116 del Tuir), di un’associazione professionale (articolo 5 del Tuir) o di un Trust trasparente o misto, qualora il soggetto trasparente abbia già beneficiato dell’agevolazione di cui all’articolo 188-bis del Tuir nella determinazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il socio o associato o beneficiario non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a lui imputata dagli stessi.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre
La undicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre
La dodicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 23 ottobre
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