21 Ottobre 2019
Dichiarazione costituzione Gruppo Iva: online il restyling del modello Agi/1
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018 è stato approvato il modello Agi/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Ai sensi dell’articolo 70-bis del Dpr n. 633 del 1972, infatti, i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del citato Dpr, possono divenire un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.
Oltre che per la costituzione del Gruppo Iva, il modello va utilizzato anche per comunicare:
- le opzioni contabili di cui agli articoli 36 e 36-bis
- l’inclusione e l’esclusione dei partecipanti
- il subentro di un nuovo rappresentante
- la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate
- la revoca dell’opzione
- la cessazione del Gruppo.
Il modello è sottoscritto da tutti i partecipanti e è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva, utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate, disponibile nell’area autenticata.
Sono previsti diversi termini di presentazione, a seconda del tipo di dichiarazione esibita.
Con l’aggiornamento delle istruzioni al modello, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 18 ottobre 2019, è stata prevista l’introduzione della “dichiarazione sostitutiva di opzione”.
Si tratta di una dichiarazione che può essere presentata quando si abbia la necessità di integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi attraverso la dichiarazione di costituzione, ma il Gruppo Iva non sia ancora efficace. I dati riportati nella dichiarazione sostitutiva prendono il posto di quelli precedentemente trasmessi. Restano invariate, tuttavia, sia la partita Iva già attribuita al Gruppo Iva, sia la data di efficacia del Gruppo stesso.
Nelle istruzioni, inoltre, si precisa che, anche nel periodo di efficacia dell’opzione, le variazioni riguardanti le partite Iva dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la consueta modulistica anagrafica (modello AA7 – domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva di soggetti diversi dalle persone fisiche o modello AA9 – dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva per imprese individuali e lavoratori autonomi). La modulistica anagrafica va sempre compilata indicando la partita Iva dei singoli partecipanti e non quella del Gruppo Iva.
Come compilare e quando presentare la dichiarazione sostitutiva di opzione
La dichiarazione sostitutiva di opzione può essere presentata per integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi, quando l’opzione stessa non è ancora efficace. È possibile, quindi, presentare la dichiarazione sostitutiva di opzione:
- fino al 31 dicembre dell’anno in corso alla data di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 settembre
- fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in corso alla data di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
Con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di opzione non viene modificata la data di efficacia dell’opzione stessa, fissata con riferimento alla data di presentazione della prima dichiarazione.
Al fine di presentare una dichiarazione sostitutiva di opzione è necessario inviare un nuovo modello AGI/1, barrando la casella “opzione” nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.
Nella nuova dichiarazione vanno compilati integralmente anche il “Frontespizio”, indicando la partita Iva del Gruppo, il “quadro A – Soggetti partecipanti al Gruppo Iva” e il “quadro B – Attività svolte dal Gruppo Iva”.
In occasione dell’aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello AGI/1, sono state introdotte anche altre novità.
Tra queste, si fa riferimento alla “casella 3 – Inclusione/esclusione partecipante”, presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”. La casella va compilata in caso di ingresso di partecipanti inizialmente esclusi dal Gruppo e/o di cessazione dalla partecipazione al Gruppo. Con l’aggiornamento viene specificato che, nel caso in cui, a seguito della inclusione e/o esclusione di uno o più partecipanti, vengano modificate anche le attività esercitate dal Gruppo, è necessario compilare il “quadro B”, relativo alle attività svolte dal Gruppo Iva, senza procedere alla compilazione della successiva casella “Variazione dati”.
È stato, inoltre, previsto un nuovo codice da utilizzare in caso di compilazione della “colonna 4 – Esclusione” all’interno del “quadro A riguardante i soggetti partecipanti al Gruppo Iva”. Si tratta del “codice F – Cessazione attività rappresentante”, da utilizzare in caso di subentro del rappresentante per cessazione dell’attività del precedente.
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