Analisi e commenti

16 Ottobre 2019

Excursus modello Redditi Pf 2019: le misure per favorire il rimpatrio – 6

Negli ultimi anni le agevolazioni fiscali finalizzate al rientro in Italia di ricercatori, professori e lavoratori in genere sono state numerose e, in alcuni casi, hanno comportato anche un problema di coordinamento tra le varie discipline, risolto poi con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, che ha previsto il divieto di cumulo tra le stesse.
 
Nel cercare di fare ordine sulla normativa di settore ripercorriamo le misure adottate negli ultimi anni, soffermandoci sulle modalità di compilazione del Modello redditi Pf2019.
 
È opportuno precisare che tutte le disposizioni adottate in questa materia sono state oggetto di modifica da parte del Dl n. 34/2019 (“decreto crescita”) e dalla relativa legge di conversione n. 58/2019, mediante i quali è stata estesa la platea dei beneficiari e la durata del regime di favore. La maggior parte di queste misure, tuttavia, troverà applicazione a partire dal periodo d’imposta 2020.
 
La prima disposizione degna di nota è contenuta nel Dl n. 78/2010, che con l’articolo 44, introduce alcuni incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero. Il decreto, in particolare, prevede che gli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 10%. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi d’imposta.
 
Il decreto crescita ha elevato da quattro a sei anni la durata del regime fiscale di favore e ha ampliato la platea dei beneficiari anche ai ricercatori e docenti non iscritti all’Aire che rientrano in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La seconda disposizione da prendere in considerazione è contenuta nel Dlgs n. 147/2015, ed è rivolta ai lavoratori rimpatriati. L’articolo 16 del citato decreto, rimodulando le disposizioni già disciplinate dalla legge n. 238/2010, prevede che i redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare a condizione che:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento della residenza e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni
 
b) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che controlla, direttamente o indirettamente, la medesima impresa
 
c) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano
 
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
 
Anche in questo caso, il decreto crescita ha apportato alcune modifiche alla disciplina originaria:

  • riducendo la parte imponibile del reddito dal 50 al 30 per cento
  • eliminando i requisiti legati all’elevata professionalità e specializzazione del lavoratore rimpatriato
  • estendendo l’agevolazione ai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia e ai cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
  • prevedendo un’ulteriore riduzione della base imponibile dal 30 al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Sud Italia, isole comprese. 

Tutte le modifiche sopra elencate troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2020.
In aggiunta a quanto sopra riportato, la legge di conversione del c.d. decreto crescita ha introdotto una disciplina ulteriore in base alla quale i redditi prodotti dagli sportivi professionisti, in presenza delle condizioni previste per i lavoratori rimpatriati, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
 
Accanto alle nuove regole per ricercatori, lavoratori dipendenti e autonomi, è da segnalare la misura introdotta dalla legge n. 145/2018, che, a partire dal periodo d’imposta 2019, consente alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la residenza fiscale nel mezzogiorno d’Italia, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento. La legge subordina l’esercizio dell’opzione alla condizione che la residenza venga trasferita in uno dei comuni del Sud Italia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti.
 
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da tale periodo  e per i successivi cinque.
 
Anche per questo regime opzionale la legge di conversione del decreto crescita ha previsto alcune modifiche, come ad esempio, l’estensione del periodo di validità dell’opzione da cinque a nove periodi d’imposta successivi al trasferimento della residenza.
 
Tanto premesso, andiamo ad analizzare le modalità di compilazione del modello Redditi Pf2019, con riferimento alle agevolazioni in vigore nel periodo d’imposta 2018.

Corallo 6

Come noto, il Quadro RC è utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e da pensione percepiti da soggetti residenti e non.
 
È opportuno premettere che, generalmente, le misure di favore previste in capo ai soggetti che rientrano in Italia, sono riconosciute e applicate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente che eroga il compenso, che rilascia apposita certificazione. Pertanto, la casella “Casi Particolari” del Quadro RC, va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro o l’ente erogatore non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne nella dichiarazione dei redditi.
 
A seconda del tipo di agevolazione richiesta, nella casella Casi Particolari deve essere indicato il codice:

  • “2” da parte dei docenti e ricercatori, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia acquisendone la residenza (articolo 44, comma 1, del Dl n. 78/2010). Questi redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.
  • “4” da parte dei lavoratori rimpatriati che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

 
Una volta individuata l’agevolazione pertinente alla propria posizione fiscale, la compilazione del modello deve seguire le regole ordinarie previste per tutti gli altri soggetti. Pertanto, nei righi da RC1 a RC3, deve essere indicato: la tipologia di reddito (lavoro o pensione), la durata del rapporto (determinata o indeterminata), la misura dei compensi.
 
Come anticipato, nel caso in cui il datore di lavoro o ente erogatore non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta (al 10% o al 50% a seconda dei casi).
 
Nel rigo RC6 va indicato il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3. In particolare  nella colonna 1, deve essere riportato il numero di giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno). Vanno compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
 
È importante ricordare che le modifiche apportate dal decreto crescita e dalla legge di conversione alle disposizioni già in vigore nel 2018, non sono contemplate nel modello Redditi Pf2019 in quanto troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019.
 
Analogamente le disposizioni previste in favore dei soggetti titolari di redditi da pensione di fonte estera, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, troveranno opportuna collocazione nel modello dichiarativo del prossimo anno.

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre

Excursus modello Redditi Pf 2019: le misure per favorire il rimpatrio – 6

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