25 Settembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: i dati dall’estero nel Quadro CE – 3
Il nostro ordinamento prevede che, fatto salvo quanto previsto negli accordi internazionali contro le doppie imposizioni, le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione dall’imposta dovuta in Italia fino alla concorrenza della quota corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo prodotto in Italia.
La detrazione per le imposte pagate all’estero è riconosciuta a condizione che il pagamento delle stesse sia avvenuto:
- a titolo definitivo e
- prima della presentazione della dichiarazione in Italia.
In parole più semplici, la detrazione è ammessa in relazione a redditi già dichiarati all’estero per i quali le imposte versate non siano più ripetibili. Pertanto, la detrazione non è ammessa in relazione ai redditi omessi o dichiarati all’estero in misura parziale.
Lo sconto è ammesso anche se il pagamento delle imposte estere avviene in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Tuttavia, in questa ipotesi:
- se l’imposta dovuta in Italia è stata già liquidata, è necessario procedere a nuova liquidazione, tenendo conto dell’eventuale maggior reddito estero e della relativa detrazione
- se in Italia è decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale al relativo reddito acquisito a tassazione in Italia.
In caso di redditi prodotti in forma associata o per il tramite di società che hanno optato per la trasparenza fiscale, la detrazione spetta ai singoli soci in misura proporzionale (credito d’imposta indiretto).
Qualora il tributo pagato all’estero sia eccedente la quota di imposta versata in Italia, il nostro ordinamento riconosce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza stessa. L’eccedenza e il relativo credito d’imposta possono essere riportati a nuovo e utilizzati fino all’ottavo esercizio successivo a quello di maturazione.
È importante ricordare che alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari in base alle quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere la detrazione per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata. In questo caso siamo di fronte alle imposte figurative.
Determinazione del credito d’imposta
Tanto premesso, in sede di compilazione del modello Redditi PF 2019, il dichiarante che vuole determinare la detrazione e il credito spettante deve compilare il quadro CE. In particolare, la sezione I va utilizzata per determinare le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
A tal fine, nei righi da CE1 a CE3, il contribuente deve indicare, per ciascuna tipologia di reddito: il codice dello Stato estero, il periodo d’imposta di riferimento e l’importo del reddito prodotto all’estero, rideterminato in base alla normativa fiscale italiana. Qualora il reddito estero, rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
Proseguendo nella compilazione, il contribuente deve indicare:
- in colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione
- in colonna 5, il reddito complessivo prodotto in Italia
- in colonna 6 e 7, l’imposta lorda e l’imposta netta italiana
- in colonna 8 e 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativamente a tutti i redditi prodotti all’estero e quello utilizzato in relazione al reddito cui si riferisce il rigo. L’importo indicato in colonna 9 non può essere superiore a quello riportato in colonna 8.
- nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal rapporto tra il reddito estero rideterminato con le norme italiane, indicato in colonna 3, e il reddito complessivo, indicato in colonna 5, moltiplicato per l’imposta lorda italiana. Se tale rapporto assume un valore maggiore di 1, deve essere ricondotto a 1
- nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda corrisposta in Italia. In questa colonna deve essere indicato il minore importo tra le imposte pagate all’estero in via definitiva, indicato nella col. 4, ed la quota di imposta lorda detraibile al netto del credito già utilizzato;
- la colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata la quota d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta
La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze. Come anticipato, l’imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito, costituisce un credito di imposta (articolo 165, comma 6, Tuir) utilizzabile nell’anno di maturazione e nei successivi otto anni.
Pertanto nella sezione in argomento, in aggiunta alle informazioni già indicate nei righi da CE1 a CE5, deve essere riportato l’importo:
- del credito d’imposta per la parte eccedente il limite dell’imposta netta, in colonna 6
- dell’eccedenza di imposta nazionale, in colonna 8
- dell’eccedenza di imposta estera, in colonna 9 (per determinare l’eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione: colonna 4 – (colonna 3 x colonna 7) / colonna 5.
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora, nella precedente dichiarazione, sia stata determinata un’eccedenza di imposta nazionale o estera. Tale circostanza può verificarsi nel caso in cui l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio, una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione e un’altra entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza quando, nella precedente dichiarazione, le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito. In tale caso, per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
La sezione II-B è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A, che vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito.
Pertanto, nella colonna 3, deve essere riportata la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero, indipendentemente dall’anno di produzione del reddito.
Nella colonna 4, va indicato il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (colonna 2) con eccedenze di imposta estera (colonna 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.
La sezione II-C, invece, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione, per la parte non utilizzata nella sezione precedente. In pratica, la sezione II-C va compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 nella sezione II-B e, in ogni caso, per il semplice riporto in avanti delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.
In particolare, nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale, derivanti dal modello Redditi PF 2018, e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale risultante dalla presente dichiarazione.
Diversamente, nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera, derivanti dal modello Redditi PF 2018, e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera risultante dalla presente dichiarazione.
Di conseguenza:
- nella colonna 1 del rigo CE16 va indicata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne del rigo CE12
- nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne del rigo CE13.
Riepilogo
Nella sezione III-Riepilogo vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro, in base alle risultanze delle sezioni precedenti. Al fine di determinare il credito d’imposta complessivamente spettante, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito già utilizzato (colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A).
Ne consegue che:
- nei righi CE23 e CE24, va indicato l’ammontare complessivo delle detrazioni e delle eccedenze d’imposta indicati nella presente dichiarazione
- nel rigo CE25 va indicato l’ammontare complessivo dei crediti già utilizzati, dato dalla somma degli importi evidenziati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
- nel rigo CE26, va indicata la differenza tra i crediti e le detrazioni spettanti meno i crediti già utilizzati. L’importo così calcolato va riportato nel rigo RN29, colonna 2, del quadro RN.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
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