18 Settembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: i dati dall’estero nel Quadro TR – 2
La disciplina fiscale dei trasferimenti all’estero di coloro che esercitano attività commerciale è stata oggetto, negli ultimi anni, di frequenti modiche. Da ultimo, il decreto legislativo n. 142/2018 ha riscritto l’articolo 166 del Tuir, contenente disposizioni fondamentali in materia, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Questo significa che, i soggetti esercenti attività d’impresa che hanno trasferito la residenza all’estero nel corso del periodo d’imposta 2018, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2019, devono fare riferimento alle disposizioni contenute nella normativa previgente.
In base al Tuir, il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo, in base al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, a condizione che tali valori non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
In particolare, in caso di trasferimento oltre confine di imprese individuali o di società di persone, la plusvalenza è soggetta a tassazione separata, a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale tali proventi sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
In alternativa alla tassazione separata, i soggetti che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella lista di quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo, a condizione che sia stato stipulato un accordo sulla reciproca assistenza.
I dettagli di tale disciplina sono individuati con il decreto del 2 luglio 2014 del ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d’imposta successivo all’8 luglio 2014.
Nello specifico, i soggetti che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in presenza delle condizioni previste, possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte dovute sulla plusvalenza.
In attuazione del citato decreto, con il provvedimento del 10 luglio 2014, l’Agenzia delle entrate ha disposto che l’opzione va esercitata mediante presentazione di una comunicazione all’ufficio territorialmente competente, nei termini del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di residenza in Italia.
L’ufficio, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili, può subordinare l’efficacia dell’opzione alla presentazione di idonea garanzia.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa in forma associata, la comunicazione va presentata da ciascun socio, presso l’ufficio competente in base al domicilio fiscale della società e va confermata nella propria dichiarazione dei redditi. Ciascun socio è tenuto agli obblighi di versamento e prestazione delle eventuali garanzie.
Per le società di capitali che optano per la trasparenza fiscale, la comunicazione va presentata dalla società, che è tenuta anche agli obblighi di dichiarazione, monitoraggio, pagamento e prestazione di eventuali garanzie.
Le imposte oggetto di sospensione devono essere versate al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi i beni immateriali e l’avviamento, con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dall’imputazione al conto economico
- per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale
- per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell’esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir e, in ogni caso, decorsi dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia.
In caso di opzione per la rateizzazione, le imposte devono essere versate in 6 rate annuali di pari importo. Il pagamento della prima va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. Le rate successive alla prima devono essere versate, unitamente agli interessi, entro il termine di pagamento del saldo, nei periodi d’imposta successivi.
Dopo aver dato uno sguardo generale alla disciplina fiscale di riferimento, passiamo ad analizzare la compilazione del modello di dichiarazione Redditi PF 2019.
I dati delle plusvalenze
La sezione I del quadro TR deve essere utilizzata dal contribuente persona fisica esercente attività d’impresa o socio di società in regime di trasparenza fiscale, anche per opzione, per indicare i dati utili ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile.
In particolare, nel rigo TR1 va indicato:
- in colonna 1 l’ammontare della plusvalenza
- in colonna 2, l’ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa o rateizzata in base al citato Dm dell’Economia e delle Finanze
- in colonna 3, deve essere indicato il codice 1 se il contribuente opta per la tassazione ordinaria della plusvalenza; il codice 2 se il contribuente opta per la tassazione separata.
Nel caso di partecipazione in società di persone o società che abbiano optato per il regime di trasparenza, nelle colonne 1 e 2 del rigo TR2 vanno indicati gli importi delle plusvalenze attribuite per trasparenza dalle società partecipate e in colonna 4 il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a più società deve compilare un rigo per ogni società partecipata che ha trasferito la residenza all’estero.
Determinazione dell’imposta
Dopo aver indicato l’importo della plusvalenza e il regime di tassazione da applicare, il contribuente deve procedere al calcolo dell’imposta dovuta valorizzando i campi della sezione II del quadro TR.
Pertanto, nel rigo TR3 va indicato:
- in colonna 1, la somma degli importi evidenziati nella colonna 1 dei righi TR1 e TR2, di tutti i moduli compilati
- in colonna 2, il totale delle plusvalenze sospendibili o rateizzabili per le quali è stata scelta la tassazione in via ordinaria
- in colonna 3, il totale delle plusvalenze assoggettate a tassazione separata, pari alla somma degli importi delle colonne 1 dei righi TR1 e TR2.
- in colonna 4, l’acconto sulla tassazione separata pari al 20% dell’importo di colonna 3.
In caso di opzione per la sospensione dell’imposta dovuta, nel rigo TR4, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza sospesa che ha concorso alla formazione del reddito complessivo nei limiti dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo TR3 (totale plusvalenza sospendibile a tassazione ordinaria);
- in colonna 2, l’aliquota media pari al rapporto tra l’imposta netta (rigo RN26 col. 2) ed il reddito complessivo (Rigo RN1 col. 5);
- in colonna 3, l’ammontare dell’imposta sospesa calcolata applicando all’ammontare della plusvalenza sospesa, l’aliquota media precedentemente determinata. Tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN26 entro i limiti dell’imposta netta.
- In caso di opzione per la rateizzazione dell’imposta, nel rigo TR5, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza rateizzata che ha concorso alla formazione del reddito complessivo nei limiti dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo TR3;
- in colonna 2, l’aliquota media pari al rapporto tra l’imposta netta (rigo RN26 col. 2) ed il reddito complessivo (Rigo RN1 col. 5);
- in colonna 3, l’ammontare dell’imposta rateizzata calcolata applicando l’aliquota media alla plusvalenza. Tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN45 entro i limiti dell’imposta a debito.
- in colonna 4, l’importo della prima rata del versamento.
Monitoraggio e conferimenti
In caso di esercizio dell’opzione per la sospensione, per i periodi d’imposta successivi alla comunicazione, il contribuente è soggetto ad alcuni obblighi di monitoraggio, per cui è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi al fine di indicare la plusvalenza complessiva, la plusvalenza ancora sospesa e l’ammontare dell’imposta dovuta.
Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, nel rigo TR6 va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza sospendibile
- in colonna 2, l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
- in colonna 3, l’importo della plusvalenza sospesa
- in colonna 4, l’ammontare dell’imposta dovuta rispetto all’imposta inizialmente sospesa
- in colonna 5, l’importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi
- in colonna 6, l’ammontare dell’imposta relativa alla plusvalenza realizzata
- in colonna 7, il codice fiscale della società trasparente. Nel caso si siano verificati eventi realizzativi, i soci compilano, per l’importo di propria spettanza, le colonne 5, 6 e 7.
Gli obblighi di monitoraggio sussistono anche in caso di operazioni straordinarie. Pertanto, in relazione al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di monitoraggio e la data di efficacia dell’operazione, il soggetto conferente ha l’obbligo di compilare il rigo TR7 avendo cura di indicare:
- in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario
- in colonna 2, l’ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre.
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