Analisi e commenti

14 Giugno 2019

Redditi PF 2019, le novità del modello dichiarativo – 4


Semplificazione del modello: eliminata la colonna “Rimborsato da REDDITI” dai diversi quadri –  quadro LC (cedolare secca sulle locazioni), quadro RN (determinazione dell’Irpef), quadro RV(addizionale regionale e comunale). Novità alla luce delle modifiche normative: cambio del regime di utilizzo delle perdite Irpef e ulteriori sezioni nel quadro RQ.

Il quadro CR (crediti d’imposta) accoglie un nuovo credito d’imposta: credito APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)
In questa sezione è indicato il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura di tale rischio corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Per la corretta liquidazione dell’imposta, l’importo del citato credito, utilizzato dall’Inps per determinare l’imposta netta, va riportato in dichiarazione al rigo CR18. In particolare va riportato l’importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.

uno

Tale credito confluisce nel rigo RN32 colonna 2 (altri crediti d’imposta).
 

due

Ulteriore novità è rappresentata dalla nuova colonna 6 del rigo RL10 che accoglie il totale dei redditi a cedolare secca da locazione breve
La nuova colonna 6 (totale cedolare secca) del rigo RL10 indica la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3.

tre

Al totale Cedolare secca (colonna 6) deve essere applicata l’aliquota del 21%. Il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC1 colonna 2 “Imposta cedolare secca 21 per cento” del quadro LC del Fascicolo I.

quattro

Altra novità, al fine della semplificazione dei modelli, è l’eliminazione della colonna “Rimborsato da REDDITI” dai diversi quadri, dal quadro LC (cedolare secca sulle locazioni) al quadro RN, determinazione dell’Irpef, al quadro RV(dell’addizionale regionale e comunale).

cinque

Alle diverse novità si è aggiunto anche il nuovo regime di utilizzo delle perdite Irpef
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi da 23 a 26 della legge di bilancio 2019) ha allineato la disciplina del riporto delle perdite del reddito d’impresa soggetto a Irpef con quella prevista ai fini Ires, eliminando la differenza nel riporto delle perdite in contabilità semplificata e di quelle in contabilità ordinaria.
Perdite in contabilità ordinaria
Per le perdite dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria è eliminato il limite quinquennale al riporto ad anni successivi. Le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova in essi capienza.
Perdite in contabilità semplificata e disciplina transitoria
Le eventuali perdite in contabilità semplificata del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi, e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
 
Le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
 
Acconto 2019 – Ricalcolo del reddito
Al fine del corretto calcolo dell’acconto 2019,  il contribuente deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo  i correttivi previsti dalla norme vigenti, mediante la compilazione del seguente prospetto secondo le indicazioni sotto riportate:

otto

  • in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2019 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, del Dl n. 1/2012)
  • in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, della legge n. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante)
  • in presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del Dl 18/2016, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

 
E per finire, l’illustrazione delle nuove sezioni del quadro RQ ospitate nel quadro RX (Risultato della dichiarazione)
Sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante (articolo 1, commi da 940 a 948, della legge n. 145/2018).
Esempio:

  1. rivalutazione di un bene ammortizzabile pari ad euro 1.000, con aliquota al 16 per cento ed un imposta di 160 euro, che viene riportata al rigo RQ92 colonna 2 (totale imposta).
  2. affrancamento del saldo di rivalutazione paria ad un importo di 2.000 euro, con aliquota al 10  per cento, per un totale di 200 euro, che viene riportato al rigo RQ93 colonna 2.

nove

Il quadro RX è stato aggiornato con il riporto delle due nuove sezioni.  

undici

Le imposte di cui al rigo RQ92 colonna 2 e RQ93 colonna 2, sono riportate rispettivamente al rigo RX37 e al rigo RX38.

4 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 29 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 3 giugno
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 10 giugno
 

Redditi PF 2019, le novità del modello dichiarativo – 4

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