10 Giugno 2019
Redditi PF 2019, le novità del modello dichiarativo – 3
Nuove detrazioni del quadro RP: la sezione III è stata aggiornata con spese inedite, per le quali spetta la detrazione e, in particolare, il bonus verde.
Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte
Per l’anno 2018, spetta una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36% delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (articolo 1, commi da 12 a 15, della legge di bilancio 2018). La detrazione è fruita in dieci quote annuali di pari importo.
Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Con l’occasione, sono stati inseriti due nuovi codici identificativi delle spese da indicare nella colonna 2 (tipologia) dei righi da RP41 a RP43:
- “12” per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- “13” per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per la “sistemazione a verde” di parti comuni esterne degli edifici condominiali.
Esempio: Il contribuente proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio ha sostenuto spese, per il periodo d’imposta 2018, di lavori di sistemazione a verde, sia sulla propria abitazione per un importo pari a 4mila euro che sulle parti condominiali, per un importo pari a 6mila euro.
In tal caso, il contribuente compila la casella tipologia con il codice “12” per un importo di 4mila euro e con il codice “13” per un importo di 5mila euro e può usufruire di una detrazione pari a 324 euro, ossia il 36% di 900 euro. Il contribuente ha, infatti come detto, diritto a calcolare la detrazione su un importo fino a 5mila euro sia per le spese effettuate sul proprio immobile sia per la parte di competenza delle spese condominiali.
Spese arredo immobili ristrutturati
La detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, prevista al rigo RP57, è stata prorogata dall’articolo 1 comma 67, lettera b, della legge 145/2018.
Va ripartita in dieci quote annuali e l’ammontare della spesa non può superare il limite di 10mila euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10mila euro per le spese di arredo sostenute nel 2018, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Per quelli effettuati nel 2017, ovvero iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, nella definizione del limite di 10mila euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito della detrazione.
Spese arredo immobili giovani coppie
L’agevolazione RP58 “spese arredo immobili giovani coppie” non è stata prorogata per il 2018, come per l’anno d’imposta 2017, ed è stata pertanto aggiornata la denominazione della colonna 2 “Spesa sostenuta nel 2016”.
Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B
Anche l’agevolazione RP59, prevista per gli anni d’imposta 2016 e 2017, non è stata prorogata per il 2018. Può, quindi, essere indicata la rata “3” per gli acquisti effettuati nel 2016, e la rata “2” per quelli effettuati nel 2017.
Spese risparmio energetico
La sezione IV, relativa alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stata interessata da nuove agevolazioni e proroghe delle precedenti
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute, dal 2008 al 2018, per lavori su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
Oltre ai preesistenti, sono stati inseriti nuovi codici, che danno diritto a inedite detrazioni:
- “10” Interventi, sulle parti comuni di edifici, di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a una classe di rischio inferiore. Si tratta di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- “11” Interventi, sulle parti comuni di edifici, di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Si tratta di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori
- “12” Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- “13” Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
La tabella contiene anche i codici “5” e “6”, già previsti, in quanto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, utilizzando tali codici spetta la detrazione del 50 per cento.
- ‘14’ Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
La tabella contiene tutti gli interventi per i quali spetta la detrazione del 65%, tra cui anche il nuovo codice “14”.
I lavori per i quali spetta la detrazione del 70 e del 75 per cento sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018.
Esempio: un contribuente ha sostenuto spese, per il periodo d’imposta 2018, per interventi di cui ai codici “10”, “11” e “12” per importi rispettivamente di 10mila, 5mila e 20mila euro
Il contribuente ha diritto a una detrazione pari al 50% della rata di cui al rigo RP65, colonna 1, all’80% del rigo RP65 colonna 2 e all’85% del rigo RP65 colonna 3, per un importo totale pari a 2.225 euro.
La prima parte è stata pubblicata mercoledì 29 maggio 2019
La seconda parte è stata pubblicata lunedì 3 giugno 2019
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