25 Febbraio 2019
Modello “Redditi Sc 2019” – 1. Debutto per gli indici di affidabilità
Con il provvedimento 30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di dichiarazione Redditi Sc-2019, con le relative istruzioni. Diverse novità normative, da ultimo la legge di bilancio 2019, presentano agli operatori e ai contribuenti un panorama estremamente rinnovato del modello di dichiarazione dedicato alle società di capitali, agli enti commerciali ed equiparati.
Ricordiamo, innanzitutto, che devono presentare il modello Sc-2019 i soggetti che applicano l’Ires (ex articolo 83 del Tuir) con redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2018. In particolare:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (Ce) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato
- gli enti commerciali (pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
- le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato
- i soggetti che devono dichiarare l’imposta sostitutiva dell’Ires, se istitutori di fondi pensione aperti e interni, le Sgr, le imprese di assicurazione, le banche e le società di intermediazione mobiliare, inoltre le società e gli enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’articolo 2117 cc (se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti), e le imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione che attuano forme pensionistiche individuali (articolo 9-ter, Dlgs 124/1993) e per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (articolo 13, comma 2-bis, Dlgs 47/2000).
Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi Sc-2019 scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, Dpr 322/1998).
Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2019; una società con periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 dovrà presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2020.
Veniamo ora nel dettaglio alle novità della dichiarazione Sc-2019.
Una riguarda la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A introdurli, la “manovra correttiva” del 2017, che ha previsto, tra l’altro, specifici benefìci in dipendenza dei livelli di affidabilità e, contemporaneamente, la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore. In particolare, con gli obiettivi espliciti di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, l’articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017, disciplina un regime premiale in funzione dell’affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli indici.
Per quanto riguarda il modello Redditi Sc-2019 sono stati previsti diversi campi da compilare relativamente agli Isa. Innanzitutto, nel “frontespizio”, il contribuente che applica la disciplina deve barrare la specifica casella presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.
La norma dispone l’esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente alle imposte sui redditi e all’Irap per un importo non superiore a 20mila euro annui. A tal proposito, sempre nel “frontespizio”, riquadro “Visto di conformità”, è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: va barrata dai soggetti che, applicando gli Isa, sono esonerati dall’obbligo.
Nelle istruzioni per la compilazione di tale riquadro sono state elencate le ipotesi in cui il visto di conformità non si considera validamente rilasciato. I controlli saranno effettuati in fase di accoglimento della dichiarazione inviata telematicamente nell’ipotesi in cui il professionista che lo rilascia non risulti iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti direzioni regionali ovvero sia iscritto ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione. In questi casi, la non validità del visto sarà evidenziata nella comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione. In tutte le altre circostanze, invece, i controlli sulla validità del rilascio del visto di conformità saranno effettuati, in una fase successiva, dalle direzioni regionali competenti.
Inoltre, il regime premiale degli Isa prevede l’esclusione dall’applicazione delle discipline per le società di comodo e quelle delle società non operative e in perdita sistematica (previste, rispettivamente, dall’articolo 30 della legge 724/1994 e dal comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011). Per darne evidenza, il contribuente utilizza l’apposito codice “11” nel prospetto dedicato del quadro RS, riportandolo nelle caselle “Esclusione” (rigo RS116, colonna 1) e “Soggetto in perdita sistematica” (rigo RS116, colonna 3).
L’articolo 9-bis del Dl 50/2017 riconosce ai contribuenti interessati la possibilità di integrare i dati delle dichiarazioni, per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell’indice sintetico di affidabilità (anche al fine di accedere ai benefìci correlati). Per far questo, il contribuente integra indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini dell’Ires (e anche ai fini Irap), dando luogo a un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva.
Nel quadro RQ (sezione XXI), nella colonna 1 del rigo RQ80, vanno indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e, nella colonna 2, la relativa imposta.
Ai fini delle imposte dirette, i dati sull’adeguamento agli ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili devono essere riportati nel quadro RF, nei campi del rigo RF12.
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