6 Febbraio 2019
Terremoto di S. Stefano a Catania:sospesi versamenti e adempimenti
Normativa e prassi
Terremoto di S. Stefano a Catania:
sospesi versamenti e adempimenti
I comuni destinatari del provvedimento sono: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.
Possono fruirne sia le persone fisiche non titolari di partita Iva, residenti a quella data nei territori danneggiati, sia i soggetti Iva che lì avevano la sede legale o quella operativa.
La sospensione dei termini riguarda anche gli adempimenti e i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi.
Eventuali somme già versate non saranno rimborsate.
A stabilirlo, il decreto Mef 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019.
Non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Tuttavia, nel caso in cui questi ultimi fossero impossibilitati a provvedervi, non scatteranno sanzioni, in virtù dell’articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997, in base al quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Adempimenti e versamenti oggetto di sospensione andranno effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.
pubblicato Mercoledì 6 Febbraio 2019
Ultimi articoli
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Indennità preavviso e fine rapporto, per attività svolte tra Italia e estero
L’Agenzia delle entrate indica le regole di imponibilità delle somme corrisposte in Italia e in Finlandia da due società dello stesso gruppo a un dirigente dopo la fine del rapporto di lavoro Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.
