Normativa e prassi

6 Febbraio 2019

Mancato utilizzo “area rivalutata”:credito fruibile in compensazione

Normativa e prassi

Mancato utilizzo “area rivalutata”:
credito fruibile in compensazione

La decadenza dal beneficio per non aver provveduto all’attività edificatoria sul terreno origina un bonus pari all’imposta sostitutiva versata, da scontare direttamente con l’F24

Mancato utilizzo “area rivalutata”:|credito fruibile in compensazione
Il contribuente che si è avvalso della rivalutazione dei beni d’impresa, provvedendo al versamento della relativa imposta sostitutiva, ma non ha tempestivamente utilizzato l’area a scopi edificatori, può sfruttare in compensazione, tramite il canale Entratel, il credito d’imposta a cui ha diritto.
È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 24/2019 all’istanza d’interpello presentata da una società, che nel 2005 ha usufruito della rivalutazione dei beni d’impresa per i terreni edificabili di cui è proprietaria e ha versato l’imposta sostitutiva in tre rate, secondo quanto previsto dalla norma. Tuttavia, è decaduta dall’agevolazione, non avendo utilizzato l’area per finalità edificatorie entro il termine di dieci anni.
Considerato che il corrispondente credito non rientra tra quelli da inserire nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, chiede se è possibile fruirne direttamente in compensazione con il modello F24.
 
L’Agenzia ricorda la norma che ha esteso la rivalutazione dei beni d’impresa alle aree fabbricabili (articolo 1, comma 473, legge 266/2005) con l’obbligo, previsto al successivo comma 474, di utilizzare l’area per finalità edificatorie entro i cinque anni successivi alla rivalutazione (termine innalzato a dieci anni dall’articolo 29, comma 8-ter, Dl 216/2011). Ricorda, inoltre, che in caso di mancato utilizzo edificatorio, è riconosciuto al contribuente il diritto a un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, da utilizzare in compensazione (articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 86 del 2002).
 
Secondo il quadro normativo suesposto, in conclusione, il contribuente ha diritto al credito d’imposta per la sostitutiva versata a suo tempo, da fruire in compensazione con l’F24, indicando il codice tributo 1812 e l’anno 2016. La delega di pagamento va trasmessa attraverso il canale telematico Entratel.

pubblicato Mercoledì 6 Febbraio 2019

Mancato utilizzo “area rivalutata”:credito fruibile in compensazione

Ultimi articoli

Attualità 18 Febbraio 2025

I risultati di Entrate e Riscossione: 2024 record nel recupero dell’evasione

Nel 2024 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con la propria attività di contrasto all’evasione, hanno riportato nelle casse dello Stato 26,3 miliardi di euro.

Normativa e prassi 17 Febbraio 2025

Noleggio impianti sportivi, quando è fuori campo Iva

In materia di trattamento Iva su operazioni come il noleggio di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche, l’eventuale esenzione si applica solo se le prestazioni sono strettamente connesse con la pratica dello sport.

Attualità 14 Febbraio 2025

Richieste imposte su criptovalute: scoperto nuovo tentativo di truffa

L’Agenzia, con l’avviso del 14 febbraio 2025, mette in guardia i malcapitati contribuenti da un nuovo tentativo di phising tramite mail tendenziose, inviate allo scopo di ottenere dalla vittima il pagamento di imposte non dovute, a seguito di operazioni di trading online o su criptovalute.

Analisi e commenti 14 Febbraio 2025

Legge di bilancio 2025 – 16: un’opzione alle imprese individuali

La legge di bilancio 2025 ha riproposto la possibilità per gli imprenditori individuali di optare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?