Normativa e prassi

6 Febbraio 2019

Mancato utilizzo “area rivalutata”:credito fruibile in compensazione

Normativa e prassi

Mancato utilizzo “area rivalutata”:
credito fruibile in compensazione

La decadenza dal beneficio per non aver provveduto all’attività edificatoria sul terreno origina un bonus pari all’imposta sostitutiva versata, da scontare direttamente con l’F24

Mancato utilizzo “area rivalutata”:|credito fruibile in compensazione
Il contribuente che si è avvalso della rivalutazione dei beni d’impresa, provvedendo al versamento della relativa imposta sostitutiva, ma non ha tempestivamente utilizzato l’area a scopi edificatori, può sfruttare in compensazione, tramite il canale Entratel, il credito d’imposta a cui ha diritto.
È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 24/2019 all’istanza d’interpello presentata da una società, che nel 2005 ha usufruito della rivalutazione dei beni d’impresa per i terreni edificabili di cui è proprietaria e ha versato l’imposta sostitutiva in tre rate, secondo quanto previsto dalla norma. Tuttavia, è decaduta dall’agevolazione, non avendo utilizzato l’area per finalità edificatorie entro il termine di dieci anni.
Considerato che il corrispondente credito non rientra tra quelli da inserire nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, chiede se è possibile fruirne direttamente in compensazione con il modello F24.
 
L’Agenzia ricorda la norma che ha esteso la rivalutazione dei beni d’impresa alle aree fabbricabili (articolo 1, comma 473, legge 266/2005) con l’obbligo, previsto al successivo comma 474, di utilizzare l’area per finalità edificatorie entro i cinque anni successivi alla rivalutazione (termine innalzato a dieci anni dall’articolo 29, comma 8-ter, Dl 216/2011). Ricorda, inoltre, che in caso di mancato utilizzo edificatorio, è riconosciuto al contribuente il diritto a un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, da utilizzare in compensazione (articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 86 del 2002).
 
Secondo il quadro normativo suesposto, in conclusione, il contribuente ha diritto al credito d’imposta per la sostitutiva versata a suo tempo, da fruire in compensazione con l’F24, indicando il codice tributo 1812 e l’anno 2016. La delega di pagamento va trasmessa attraverso il canale telematico Entratel.

pubblicato Mercoledì 6 Febbraio 2019

Mancato utilizzo “area rivalutata”:credito fruibile in compensazione

Ultimi articoli

Attualità 29 Novembre 2023

Rinviati al 10 dicembre i versamenti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Prorogata dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 – che in realtà diventa 11 dicembre visto che il 10 è domenica – la scadenza per effettuare, in un’unica soluzione, senza l’aggiunta di sanzione e interessi, i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno.

Attualità 29 Novembre 2023

Voucher per consulenza in innovazione: fase 2, da oggi il via alle domande

Conclusa la fase preliminare di predisposizione delle istanze di accesso al “Voucher per consulenza in innovazione”, le imprese e le reti di impresa, che hanno compilato la domanda, potranno inviare dalle ore 12 di oggi, 29 novembre 2023, la richiesta del contributo, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link https://Invio-agevolazioni.

Normativa e prassi 28 Novembre 2023

Cessione di carburanti per motori, rimedi per l’Iva applicata e non dovuta

Nel caso di inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la presentazione della dichiarazione integrativa non è sufficiente, dovendo essere accompagnata dalle rettifiche delle annotazioni effettuate e dal versamento delle relative sanzioni.

Normativa e prassi 28 Novembre 2023

Mediatori familiari e delegati vendite, sì al Bollo per l’iscrizione in Tribunale

I professionisti che intendono presentare l’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari sono tenuti a versare l’imposta di bollo di 16 euro su ciascun foglio e 168 euro come tassa sulle concessioni governative, essendo la stessa istanza seguita da un provvedimento amministrativo, che attesta l’iscrizione nell’elenco.

torna all'inizio del contenuto