Analisi e commenti

4 Febbraio 2019

Viaggio nei modelli Isa 2019. Riflessioni e spunti di analisi

A pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento 30 gennaio 2019 (vedi “Indici sintetici di affidabilità: arrivano i modelli e le istruzioni“) con cui sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e individuati i dati rilevanti per l’applicazione degli stessi Isa anche per il periodo di imposta 2019, è possibile focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, che in questa prima fase sembrano maggiormente stimolare riflessioni e sollecitare spunti per approfondimenti.

Obbligati ed esclusi
Le istruzioni approvate individuano in tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi che esercitano in forma prevalente un’attività per le quali risultano approvati gli Isa i soggetti tenuti alla loro applicazione. Ogni contribuente cui si applicano gli Isa ha, altresì, l’obbligo di presentare il relativo modello dati.
Per contro, sono esclusi dalla presentazione del modello tutti coloro nei cui confronti operano cause di esclusione e le stesse istruzioni elencano tutte le fattispecie in cui il contribuente risulta escluso dall’applicazione degli Isa.

Vi è un unico caso in cui, ancorchè ricorra una causa di esclusione, i contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione del modello dati. Si tratta del seguente: contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
In tal caso, i contribuenti sono, altresì, tenuti a compilare il prospetto multiattività finalizzato proprio a fotografare tali situazioni in cui sono esercitate diverse attività e quelle non prevalenti rappresentano una parte comunque consistente dell’attività complessivamente svolta.
  immagine con il rigo riservati alle imprese con multiattività Trattandosi di contribuenti cui non si applicano gli Isa, ancorché tenuti alla presentazione del modello dati, appare logico che tali contribuenti non possano beneficiare delle premialità che sono riconosciute ai soggetti più affidabili in base al risultato degli Isa stessi.

Le informazioni nei quadri dei dati contabili
Le novità dei modelli Isa riguardano anche i quadri dei dati contabili, in particolare il quadro F, dove sono indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli Isa.
Per questi quadri va preliminarmente segnalata una semplificazione rivolta nei confronti di quei contribuenti (sia imprese che professionisti) che, nei periodi d’imposta precedenti, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (ad esempio, il regime “forfetario agevolato” o quello dei “minimi”).
Negli anni scorsi, per questi soggetti, la compilazione dei modelli per gli studi di settore prevedeva che alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F e G, dovevano essere forniti senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi d’imposta precedenti e correlato al citato regime.
In particolare, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, doveva essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi” o di quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, erano stati dedotti integralmente nel periodo d’imposta di acquisto. Analogamente, ai soli fini della compilazione del modello e della corretta applicazione degli studi di settore, dovevano essere individuati i valori delle quote di ammortamento relativi ai beni di costo unitario superiore a 516,46 euro, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, acquistati durante i periodi d’imposta in cui il contribuente si era avvalso di tali regimi agevolati.

Nei nuovi modelli Isa, invece, la compilazione del quadro G non prevede più alcun riferimento al fatto che il contribuente, nei periodi d’imposta precedenti, si sia avvalso di regimi fiscali agevolati (“forfettario” o dei “minimi”) e, pertanto, l’indicazione dei dati contabili (in particolare delle quote di ammortamento dei beni strumentali) non necessita di effettuare la rideterminazione degli importi che tenga conto degli effetti derivanti dall’adozione di tali particolari regimi.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro F, invece, si dovrà unicamente fare attenzione a indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta; tali voci dovranno, naturalmente, essere indicate al netto dell’Iva esposta in fattura.

Fermo restando che la compilazione dei quadri dei dati contabili, sia per le imprese che per i professionisti, deve essere effettuata avendo riguardo alle disposizioni previste dal Tuir, in continuazione con i criteri seguiti per i vecchi studi, vale la pena evidenziare che la compilazione del Quadro F dei modelli Isa è caratterizzata da alcuni aspetti (nuovi solo in parte) che sono direttamente riconducibili agli effetti legati all’adozione, da parte del contribuente, del regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 66 del Tuir.
In particolare, la necessità di fornire i dati in modo da consentire la corretta applicazione degli Isa, ha comportato, come conseguenza, che tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello, indipendentemente dal regime fiscale adottato, debbano indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (righi F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07, F10, F14).
In altre parole, così come era successo lo scorso anno con gli studi di settore, i contribuenti in contabilità semplificata dovranno fare attenzione (al pari di quelli che nei periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi dei regimi fiscali agevolati) a indicare il valore, al netto dell’Iva esposta in fattura, delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta.
Va, peraltro, aggiunto che tale modalità di esposizione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, è coerente con quanto disposto dall’articolo 9-bis, comma 4, del Dl 50/2017 (norma che ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale) che, al riguardo, ha previsto che “I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze …, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato“.

Altro aspetto da tenere in considerazione, da parte dei contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 66 del Tuir, ovvero lo hanno adottato nel periodo d’imposta precedente e sono transitati nel regime ordinario in quello attuale, riguarda la compilazione dei righi da F35 a F39.
Nella sezione che contiene tali righi, denominata appunto “Passaggio dal regime di cassa a quello di competenza (e viceversa)”, sono richieste le informazioni utili al fine di valutare gli effetti, in fase di applicazione degli Isa, di questo passaggio (articolo 66 del Tuir).
A tal fine, gli esercenti attività d’impresa che nel periodo di imposta sono transitati da un regime di determinazione del reddito all’altro (a seconda del caso, va barrata la prima o la seconda casella del rigo F35) dovranno indicare:

  • i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo d’imposta 2018, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione” (rigo F36)
  • i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle opportune voci del quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione” (rigo F37)
  • i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo d’imposta 2018, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione” (rigo F38)
  • i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle opportune voci del quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione” (rigo F39).

La compilazione di tali righi consentirà la corretta applicazione degli Isa nei confronti di quei contribuenti che sono transitati da un regime di determinazione del reddito all’altro, attraverso un meccanismo di correzione dei dati, effettuato automaticamente dal software applicativo, che sarà approvato, entro la fine di febbraio, con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017 (decreto di integrazione degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali).

Altri dati “irrinunciabili”
Gli Isa rappresentano un sistema complesso di indicatori, la cui sintesi, espressa attraverso un voto che va da 1 a 10, è finalizzata a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.
Il contribuente che applica gli Isa e compila il relativo modello otterrà, pertanto, quale risultato un voto che esprime su tale scala di valori un giudizio di affidabilità fiscale.
Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli Isa, tiene anche conto della storia del contribuente attraverso il ricorso a dati desunti dai modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, i ricavi, le rimanenze, il reddito, eccetera) e a informazioni provenienti da altre banche dati (ad esempio, dati desunti dai modelli Certificazione unica presenti in Anagrafe tributaria o desumibili dal modello Registro locazioni immobili)(1).

Il provvedimento in argomento, al riguardo, prevede che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità Isa sono acquisiti dal contribuente o dal soggetto incaricato attraverso la consultazione del Cassetto fiscale.
Trattandosi di un’area ad accesso riservato del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento segnala, altresì, la necessità che i contribuenti si abilitino per tempo ai servizi Entratel o Fisconline.

Appare interessante anche rilevare che il provvedimento prevede che tali ulteriori elementi, prelevati dai contribuenti accedendo al proprio Cassetto fiscale e utilizzati per calcolare l’Isa mediante l’apposito software che l’Agenzia renderà disponibile, possono essere dagli stessi contribuenti modificati, laddove non corretti, e solo successivamente utilizzati per l’applicazione degli Isa.

Nota:
1) Nel dettaglio, l’elenco delle ulteriori informazioni, contenuto in allegato al provvedimento:

  • rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d’imposta precedente
  • rimanenze finali di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d’imposta precedente
  • rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d’imposta precedente
  • rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’articolo 93, comma 5, del Tuir, relative al periodo d’imposta precedente
  • costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti
  • costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente
  • reddito relativo al periodo d’imposta precedente
  • reddito relativo a due, tre, quattro, cinque, sei, sette periodi d’imposta precedenti
  • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti
  • condizione di “Lavoro dipendente” risultante dalla Certificazione unica
  • condizione di “Pensionato” risultante dalla Certificazione unica
  • numero incarichi e importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione unica
  • anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria
  • canoni da locazione desumibili dal modello Registro locazioni immobili
  • valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici per ristrutturazione
  • presenza del contribuente nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione
  • ricavi dichiarati nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione
  • percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione
  • ricavi di cui ai commi 1 (lettere a e b) e 2 dell’articolo 85 del Tuir (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione
  • rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d’imposta precedente
  • rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d’imposta precedente
  • valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione
  • numero di modelli Cu nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica
  • coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi, del valore aggiunto
  • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d’imposta precedenti
  • variabile di regressione (media dei sette periodi d’imposta precedenti).

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Viaggio nei modelli Isa 2019. Riflessioni e spunti di analisi

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