1 Febbraio 2019
Servizi tecnici resi all’estero:ritenuta non accreditabile in Italia
Normativa e prassi
Servizi tecnici resi all’estero:
ritenuta non accreditabile in Italia
In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito d’impresa prodotto dalla società nostrana, in assenza di stabile organizzazione, va tassato solo nel Paese di residenza
È la risposta n. 23/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività (fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica), ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.
Dopo aver saldato le prime due fatture, il cliente ha comunicato che sulle successive dovrà operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali estere.
Per questo motivo, la società italiana ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.
Il parere dell’Agenzia
La questione sottoposta all’esame dell’amministrazione finanziaria riguarda l’accreditabilità o meno di una ritenuta che la società subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.
In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.
Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.
pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.
