29 Gennaio 2019
Commercializzazione di miscanto con aliquota Iva ordinaria del 22%
Normativa e prassi
Commercializzazione di miscanto
con aliquota Iva ordinaria del 22%
Non essendo compreso in nessuna voce doganale, è stato chiesto se, per assimilazione, fosse inquadrabile nella stessa voce della paglia, con applicazione dell’imposta al 10%
Questa, in sintesi, è la risposta n. 15/2019 fornita a una società che, interessata a conoscere la corretta tassazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di miscanto in genere (greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellet), propendeva per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%, ritenendo che il prodotto, non essendo esplicitamente incluso in nessuna voce doganale, potesse essere inquadrato, per assimilazione, nell’ambito della voce doganale della paglia (codice Taric 1213), soggetta, appunto, a un’imposizione più favorevole.
Il parere dell’Agenzia
Le Dogane, interpellate sulla questione, hanno chiarito che la voce doganale 1213 “comprende esclusivamente la paglia e la lolla di cereali per qualsiasi uso, gregge, cioè così come si presentano dopo la trebbiatura, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet… ma non altrimenti preparate... La classificazione del miscanto in questa voce doganale… richiamata dall’istante, deve essere esclusa”. La stessa Agenzia, inoltre, ha precisato che “il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI (Regole Generali Interpretative) 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 ‘Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri’ (diversi dai linters di cotone)”. Questa classificazione, tra l’altro, è ampiamente condivisa in ambito europeo, in quanto risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, posto che la classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della tabella A parte II, II-bis e III, allegata al Dpr 633/1972, la sua commercializzazione soggiace necessariamente all’aliquota ordinaria.
pubblicato Martedì 29 Gennaio 2019

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