17 Gennaio 2019
Spese di formazione tecnologica:il codice tributo per il tax credit
Normativa e prassi
Spese di formazione tecnologica:
il codice tributo per il tax credit
L’agevolazione riguarda i costi sostenuti dalle imprese nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed è compensabile attraverso il modello F24
Il credito d’imposta in argomento (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 145/2018), riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, come disciplinato dalle disposizioni attuative adottate con il decreto 4 maggio 2018 (vedi “Bonus spese formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo”).
In particolare, l’articolo 5, comma 3, del decreto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello “F24”, il nuovo codice tributo “6897” dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “aaaa”.
pubblicato Giovedì 17 Gennaio 2019
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