Giurisprudenza

20 Dicembre 2018

Ue, la locazione del ristorantenon è un trasferimento d’impresa

Giurisprudenza

Ue, la locazione del ristorante
non è un trasferimento d’impresa

È quanto ha affermato la Corte di giustizia europea nell’ambito di un procedimento penale per elusione fiscale promosso dal governo rumeno nei confronti di due contribuenti

Ue, la locazione del ristorante|non è un trasferimento d’impresa

La locazione di un immobile destinato a un esercizio commerciale, anche se comprensiva di tutti i beni strumentali e di inventario necessari per la prosecuzione della stessa attività, non costituisce “trasferimento di una universalità totale o parziale di beni”, in base alle nozione fissata dall’articolo 19 della direttiva Iva (Corte Ue, causa C-17/18).
 
La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale in commento verte, tra l’altro, sull’interpretazione degli articoli 19 e 29 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di due contribuenti, nonché contro la società commerciale di cui essi sono stati amministratori, per elusione fiscale, in quanto, dopo aver detratto l’Iva versata a monte su alcuni lavori effettuati all’interno di un immobile destinato alla loro attività commerciale, essi non hanno rettificato l’imposta nel momento in cui hanno dato in locazione l’immobile e i beni mobili necessari alla prosecuzione dell’attività stessa.
Dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, i contribuenti sostengono che il fatto di aver concesso in locazione, tramite la società, l’immobile all’interno del quale essi gestivano un ristorante, insieme ad alcuni beni strumentali e ai beni relativi alla gestione del ristorante, a un’altra società commerciale, costituisce un trasferimento di impresa, ai sensi degli articoli 19 e 29 della direttiva Iva e che, di conseguenza, la società aveva il diritto di detrarre l’imposta relativa ai lavori di ammodernamento, senza essere tenuta a rettificare l’Iva in favore dello Stato al momento della stipula del contratto di locazione.
 
La questione pregiudiziale e le valutazioni della Corte
Il giudice del rinvio sottopone, quindi, al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, una questione con cui chiede, in sostanza, se la nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva Iva, debba essere interpretata nel senso che in essa è compresa l’operazione mediante la quale un immobile, che era destinato a un esercizio commerciale, è ceduto in locazione, con tutti i beni strumentali nonché con gli elementi di inventario destinati a tale esercizio, nel caso in cui il locatario prosegua tale esercizio sotto la stessa denominazione commerciale.
 
I giudici comunitari escludono che tale operazione sia riconducibile nell’ambito dei trasferimenti di una universalità totale o parziale di beni sulla base delle seguenti argomentazioni.
La Corte rileva preliminarmente, in merito alla nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, che la stessa va interpretata nel senso che l’operazione deve comprendere il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, inclusi gli elementi materiali ed, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una sua parte idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti.
Il requisito è soddisfatto se il complesso degli elementi trasferiti consente la prosecuzione di un’attività economica autonoma; occorre, inoltre, valutare la natura dell’attività che si intende proseguire nell’ambito della valutazione globale delle circostanze di fatto, che deve essere effettuata per determinare se l’operazione rientri nella nozione di “trasferimento di un’universalità di beni”, ai sensi della direttiva Iva.
 
Così, nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi indispensabili per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, della direttiva Iva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile.
Per quanto riguarda le attività economiche che consistono nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili e immobili, la Corte ha dichiarato che non si configura un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi dell’articolo 19, qualora al cessionario non siano stati conferiti in godimento i locali.
In particolare, laddove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, i beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni.
 
Con riferimento all’attività svolta nell’ambito della fattispecie in esame, si tratta di un’attività che, in linea di massima, non può essere effettuata senza disporre di un locale commerciale. Tuttavia, anche ove si tratti di un’attività economica che non possa essere esercitata senza disporre di locali commerciali, non risulta necessario, per garantire la prosecuzione delle attività economiche cedute, che il proprietario dell’esercizio commerciale sia anche quello dell’immobile in cui esso viene ospitato. La Corte ha già dichiarato in un suo precedente che, qualora risulti che la prosecuzione dell’attività economica richieda che l’acquirente utilizzi gli stessi locali di cui ha disposto l’alienante, nulla osta, in via di principio, a che tale possesso sia trasferito mediante la conclusione di un contratto di locazione.
 
Costituisce a ogni modo ipotesi diversa dal precedente giurisprudenziale la fattispecie che ha dato luogo alla controversia in commento, dato che tutti gli elementi necessari per l’esercizio dell’attività economica sono stati oggetto di locazione, non essendovi stato alcun trasferimento dei diritti di proprietà a essi relativi.
Pertanto, la messa a disposizione del complesso di tali elementi non integra un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, della direttiva Iva.
La Corte, inoltre, non ritiene rilevante al fine di stabilire se l’operazione rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, la circostanza che il beneficiario abbia proseguito la gestione dell’attività con la stessa denominazione commerciale del cedente.
 
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che la nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva Iva, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, insieme a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l’attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale.
 
Data della sentenza
18 dicembre 2018
 
Numero della causa
C‑17/18
 
Nome delle parti
Virgil Mailat; Delia Elena Mailat, Apcom Select SA
 
contro
 
Governo rumeno

Marcello Maiorino

pubblicato Giovedì 20 Dicembre 2018

Ue, la locazione del ristorantenon è un trasferimento d’impresa

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