Normativa e prassi

27 Novembre 2018

Stabile organizzazione in Italia: modalità per determinare l’Ace

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Stabile organizzazione in Italia:
modalità per determinare l’Ace

L’Agenzia chiarisce la corretta quantificazione dell’agevolazione quando la branch è sorta da una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale

Stabile organizzazione in Italia: |modalità per determinare l’Ace
La base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. Nel caso in cui la stabile organizzazione (S.O.) in Italia di una società non residente è sorta per effetto di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale, è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto della società italiana incorporata.
È la soluzione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 86/2018.

Il quesito
I chiarimenti richiesti riguardano la corretta quantificazione del beneficio Ace spettante alla stabile organizzazione derivante da fusione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.

La risposta
Innanzitutto l’Agenzia ricorda che i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Per questi soggetti, il Dm 3 agosto 2017 (e, ancor prima, l’abrogato Dm 14 marzo 2012) prevede che la disciplina Ace si applica alle stabili organizzazioni in Italia con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La particolarità del caso oggetto dell’istanza di interpello è data dal fatto che la costituzione in Italia della stabile organizzazione di un soggetto non residente, a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia, si è avuta in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.

Al riguardo, sia la circolare 21/2015 sia il decreto 3 agosto 2017 chiariscono che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. Il decreto, in particolare, definisce cosa deve intendersi per “incrementi e decrementi di capitale proprio” in relazione alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto, la relazione illustrativa al Dm ha chiarito che l’ammontare del fondo di dotazione da prendere in considerazione non è quello indicato nei documenti contabili, ma occorre far riferimento al fondo di dotazione, anche figurativo, congruo ai fini fiscali.

Ne consegue che per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana di un soggetto estero occorre determinare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010. Solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010, gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, al 31 dicembre 2010 la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre è sorta la S.O. ubicata in Italia, che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. Per questo motivo, è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata.
 

pubblicato Martedì 27 Novembre 2018

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