27 Novembre 2018
Stabile organizzazione in Italia: modalità per determinare l’Ace
Normativa e prassi
Stabile organizzazione in Italia:
modalità per determinare l’Ace
L’Agenzia chiarisce la corretta quantificazione dell’agevolazione quando la branch è sorta da una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale
È la soluzione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 86/2018.
Il quesito
I chiarimenti richiesti riguardano la corretta quantificazione del beneficio Ace spettante alla stabile organizzazione derivante da fusione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.
La risposta
Innanzitutto l’Agenzia ricorda che i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Per questi soggetti, il Dm 3 agosto 2017 (e, ancor prima, l’abrogato Dm 14 marzo 2012) prevede che la disciplina Ace si applica alle stabili organizzazioni in Italia con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La particolarità del caso oggetto dell’istanza di interpello è data dal fatto che la costituzione in Italia della stabile organizzazione di un soggetto non residente, a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia, si è avuta in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.
Al riguardo, sia la circolare 21/2015 sia il decreto 3 agosto 2017 chiariscono che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. Il decreto, in particolare, definisce cosa deve intendersi per “incrementi e decrementi di capitale proprio” in relazione alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto, la relazione illustrativa al Dm ha chiarito che l’ammontare del fondo di dotazione da prendere in considerazione non è quello indicato nei documenti contabili, ma occorre far riferimento al fondo di dotazione, anche figurativo, congruo ai fini fiscali.
Ne consegue che per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana di un soggetto estero occorre determinare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010. Solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010, gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, al 31 dicembre 2010 la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre è sorta la S.O. ubicata in Italia, che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. Per questo motivo, è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata.
pubblicato Martedì 27 Novembre 2018
Ultimi articoli
Analisi e commenti 14 Settembre 2026
Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue
Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.
Attualità 14 Settembre 2026
Volata finale per il 730 precompilato, torna l’assistenza extra nei weekend
In vista della fase conclusiva della campagna dichiarativa 2026 per lavoratori dipendenti e pensionati, l’Agenzia delle entrate potenzia i servizi forniti tramite call center con due aperture straordinarie Conto alla rovescia per l’invio del modello 730 precompilato 2026.
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
