15 Novembre 2018
Spese sanitarie nella precompilata:aggiornato il modello per opporsi
Attualità
Spese sanitarie nella precompilata:
aggiornato il modello per opporsi
In ogni caso, i dati “oscurati” potranno essere inseriti dal contribuente successivamente, in sede di modifica/integrazione della dichiarazione dei redditi, prima della sua trasmissione
L’opposizione all’esposizione delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi erogati rappresenta una delle misure previste, in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, per tutelare la riservatezza di informazioni delicate, come quelle sulla salute della persona.
Per questo, possono esprimere il proprio dissenso alla trasmissione dei dati tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni di età (in caso contrario, può farlo il tutore o rappresentante legale), anche se fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi, le spese per cui è stato negato l’utilizzo non compariranno nella dichiarazione di chi ha a carico la persona.
Modi e tempi per opporsi
Sono due le vie per dire no all’inserimento delle spese sanitarie nella precompilata:
- comunicando direttamente all’Agenzia delle entrate i tipi di spesa da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza. Questo fino all’8 febbraio 2019
- accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. Attraverso tale modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati. Questa via è percorribile dall’8 febbraio al 9 marzo 2019.
Nell’ipotesi di comunicazione diretta, è possibile consegnare a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate l’apposito modello compilato, accompagnato dalla copia di un documento d’identità, ma anche inviare una email all’indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it, o ancora telefonare a un Centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero). Negli ultimi due casi, dove non è previsto l’utilizzo del modello, il cittadino dovrà fornire le medesime informazioni richieste dallo stesso modello, più il tipo di documento di identità, con relativi numero e data di scadenza.
I dati “bloccati” non compariranno nella precompilata, ma potranno ugualmente essere inseriti dal contribuente in sede di modifica/integrazione del modello, prima dell’invio definitivo della dichiarazione dei redditi.
pubblicato Giovedì 15 Novembre 2018

Ultimi articoli
Attualità 26 Maggio 2023
Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware
L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.
Attualità 26 Maggio 2023
Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione
L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.
Attualità 25 Maggio 2023
Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021
Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.
Normativa e prassi 25 Maggio 2023
“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia
Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).