Normativa e prassi

31 Ottobre 2018

Concordato con terzo assuntore:costo coincidente con l’esborso

Normativa e prassi

Concordato con terzo assuntore:
costo coincidente con l’esborso

Il valore complessivo sostenuto va ripartito, proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il valore reale dei singoli asset, beni e diritti, acquisiti

Concordato con terzo assuntore:|costo coincidente con l’esborso
Nel caso di concordato fallimentare, il costo fiscale delle attività del debitore di cui l’assuntore ha acquisito la titolarità giuridica coincide con l’esborso finanziario dallo stesso sostenuto. Per la ripartizione tra i beni, un utile parametro di riferimento può essere rappresentato dal parere reso dal curatore in merito ai presumibili risultati derivanti dalla liquidazione degli attivi della procedura.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 55/2018.
 
L’istanza è stata formulata da una società svolgente il ruolo di assuntore di concordati fallimentari, la quale, presentata una proposta, ha “incassato” il voto positivo dei creditori, a seguito del quale il Tribunale competente ha emanato il decreto di omologa.
Poiché la proposta prevede che, dietro pagamento di una determinata cifra ai creditori (di cui una parte proveniente da risorse di cassa nella disponibilità della procedura concorsuale ed un’altra a carico dell’assuntore), la società acquista la titolarità giuridica di una serie di attività (tra cui crediti tributari, azioni di responsabilità, beni immobili, partecipazioni, titoli e crediti diversi), occorre chiarire quale sia il loro corretto costo fiscale ai fini sia Ires che Irap.
 
L’Agenzia ricorda innanzitutto che – come già precisato nella risoluzione 118/2007 e nella circolare 27/2012 – il concordato fallimentare con l’intervento di un assuntore ha natura traslativa, in quanto quest’ultimo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato. Il decreto di omologa, pertanto, deve essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale.
 
Venendo poi alla specifica richiesta della società istante In proposito, l’Agenzia precisa che, ai fini delle imposte dirette, il costo fiscale delle attività del debitore di cui l’assuntore diviene titolare coincide con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto.
Tale importo deve essere ripartito proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti. A tale scopo può essere di riferimento il parere reso dal curatore ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 267/1942.
Tuttavia, per evitare che nel bilancio vengano iscritte poste inesistenti o sopravvalutate, la ripartizione resta comunque sindacabile da parte dell’amministrazione finanziaria (in tal senso si è espressa anche la Corte di cassazione, sentenza 9950/2008).
 

pubblicato Mercoledì 31 Ottobre 2018

Concordato con terzo assuntore:costo coincidente con l’esborso

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto