22 Ottobre 2025
Cambio nome e/o cognome dall’estero: la richiesta sconta l’imposta di bollo
Questa regola vale indipendentemente dal canale di trasmissione della domanda. L’esenzione riguarda unicamente le istanze motivate da ragioni di ridicolo, vergogna o origine naturale
La richiesta di modifica del nome e/o del cognome, anche se presentata tramite consolato o ambasciata da cittadini italiani residenti all’estero, è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine (articolo 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972). Tale obbligo permane perché l’atto è diretto all’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte del Prefetto, organo competente, e non si configura come atto adottato o ricevuto dagli uffici diplomatici o consolari. L’unica eccezione all’imposizione è prevista dall’articolo 93 del Dpr n. 396/2000, che esenta dall’imposta le istanze per nomi e cognomi che generano ridicolo, vergogna o che rivelano l’origine naturale. Al di fuori di questi casi tassativamente indicati, l’imposta di bollo è dovuta e non può essere esclusa per analogia o interpretazione estensiva.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 267 del 22 ottobre 2025 fornita a un ente che dichiara di essere competente a ricevere e decidere sulle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome presentate dai cittadini italiani, anche se residenti all’estero, i quali possono trasmettere la richiesta tramite il consolato o l’ambasciata di residenza. Considerando che tali istanze sono normalmente soggette all’imposta di bollo, l’ente chiede se, in virtù delle disposizioni del Dlgs n. 139/2024 – che dal 1° gennaio 2025 escludono dall’imposta gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari – anche le richieste di cambio nome e cognome e i relativi decreti (di affissione e concessione) siano esenti dal tributo.
Infine, chiede se i cittadini italiani residenti all’estero possano utilizzare il servizio @e.bollo per assolvere l’imposta.
La conclusione
L’imposta di bollo, ricorda innanzitutto l’Agenzia, è disciplinata dal Dpr n. 642/1972, che all’articolo 1 stabilisce l’assoggettamento degli atti, documenti e registri indicati all’articolo 3 della relativa Tariffa. Tale norma prevede che siano soggette all’imposta le istanze rivolte agli uffici e organi dello Stato per ottenere provvedimenti amministrativi, certificati, copie o estratti. Inoltre, con la risoluzione n. 100/2008, l’Amministrazione ha chiarito che rientrano in questa definizione tutti gli atti indirizzati alle amministrazioni per ottenere deliberazioni o provvedimenti.
Poi, aggiunge che la procedura per la modifica del nome o del cognome è regolata dal Dpr n. 396/2000, il quale, all’articolo 89 stabilisce che la domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia di residenza o dove si trova l’atto di nascita. Il Prefetto, se ritiene la domanda meritevole, autorizza la pubblicazione nell’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 90. Trascorso tale termine, il Prefetto verifica la regolarità delle affissioni e delle eventuali notificazioni, valuta le opposizioni e provvede con decreto, come indicato all’articolo 92.
L’articolo 93 dello stesso decreto prevede l’esenzione da ogni tassa, compresa l’imposta di bollo, solo nei casi in cui la modifica del nome o del cognome sia motivata da ragioni di ridicolo, vergogna o origine naturale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.
Analisi e commenti 14 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico
Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.
Normativa e prassi 13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.
Analisi e commenti 13 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali
Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.