19 Ottobre 2018
Con un’idea d’impresa concreta,ingresso libero nel “gruppo Iva”
Normativa e prassi
Con un’idea d’impresa concreta,
ingresso libero nel “gruppo Iva”
Il pro-rata provvisorio sarà determinato in coerenza con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni effettuate tramite i suoi membri
Il gruppo Iva
A introdurre nel nostro ordinamento il “gruppo Iva” è stata la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016, articolo 1, comma 24), prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi stabiliti in Italia esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo espressamente previsti, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini Iva, a seguito dell’esercizio di una specifica opzione.
La previsione ha trovato posto nel Dpr 633/1972, con l’inserimento degli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
La nuova disciplina del “gruppo Iva”, che recepisce le indicazioni Ue, avrà effettiva operatività a decorrere dal 2019, in quanto la norma dispone che, se la dichiarazione con l’opzione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la scelta ha effetto a decorrere dall’anno successivo (se poi la dichiarazione è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo).
Questa, in estrema sintesi, la norma che ha ispirato l’emanazione del principio di diritto in argomento.
Con l’occasione, l’Agenzia precisa che il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo Iva (articoli 19, comma 5 e 19-bis del Dpr 633/1972) va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni realizzate dallo stesso tramite i suoi membri.
pubblicato Venerdì 19 Ottobre 2018
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