Attualità

12 Ottobre 2018

Pubblicità su agenzie di stampa: via libera al credito d’imposta

Attualità

Pubblicità su agenzie di stampa:
via libera al credito d’imposta

È necessario che la testata giornalistica sia registrata presso il Tribunale o sia inserita nel Registro degli operatori della comunicazione e abbia il direttore responsabile

Pubblicità su agenzie di stampa: |via libera al credito d’imposta
L’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa può essere considerato un investimento incrementale ammissibile al tax credit pubblicità.
È questo, in sintesi, il contenuto dell’aggiornamento di una delle Faq relative all’agevolazione, pubblicato oggi sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

La disciplina del credito d’imposta, nell’indicare, in linea generale, le tipologie di investimenti pubblicitari incrementali agevolabili, fa riferimento a quelli effettuati “sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
Nella Faq pubblicata oggi, si sottolinea che le agenzie di stampa possono essere incluse nell’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche online”, ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche online”. Si tratta, infatti, di “organi d’informazione, che svolgono una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali online”.
Peraltro, escludere le agenzie di stampa dall’ambito applicativo del bonus sarebbe in contrasto con la finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione, che è alla base della disciplina di favore.
Tuttavia, anche per questi organi di informazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti espressamente previsti dalla normativa (primaria e regolamentare), che regola il credito d’imposta. In particolare, quest’ultima stabilisce che gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.
In conclusione, quindi, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:

  • la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

pubblicato Venerdì 12 Ottobre 2018

Pubblicità su agenzie di stampa: via libera al credito d’imposta

Ultimi articoli

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione

Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte.

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Agevolazioni compendio unico, occorre il trasferimento del diritto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per ottenere i benefici fiscali connessi alla cessione di un fondo rustico, occorre che l’acquisto sia a titolo derivativo e non originario Con la risposta a interpello n.

Attualità 25 Giugno 2026

Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps

Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto