Normativa e prassi

11 Ottobre 2018

Premiato il rientro in Italiase collegato con l’inizio attività

Normativa e prassi

Premiato il rientro in Italia
se collegato con l’inizio attività

Docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata sui redditi conseguiti se è ravvisabile un nesso tra il trasferimento e l’instaurazione del rapporto di lavoro

Premiato il rientro in Italia|se collegato con l’inizio attività
Per usufruire degli incentivi fiscali previsti a favore dei docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia (esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti), è necessario che il rientro sia legato allo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca e che il lavoratore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato (articolo 44, Dl 78/2010).
 
Come già precisato nella circolare 17/2017, “la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia”. Dunque, il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale, in quanto – dispone la norma in esame – “… acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
 
Pertanto, non può fruire del beneficio il ricercatore che è rientrato in Italia e si è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente due anni dopo l’istaurazione del rapporto di lavoro con la società che l’ha assunto, mancando il nesso tra i due eventi.
 
È questa, in estrema sintesi, la risposta n. 33 dell’11 ottobre 2018.

pubblicato Giovedì 11 Ottobre 2018

Premiato il rientro in Italiase collegato con l’inizio attività

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