Normativa e prassi

5 Ottobre 2018

L’esportatore abituale detrae direttamente l’Iva “conciliata”

Normativa e prassi

L’esportatore abituale detrae
direttamente l’Iva “conciliata”

Il diritto è riconosciuto anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, debitore d’imposta è il cessionario/committente anziché il cedente/prestatore

L’esportatore abituale detrae |direttamente l’Iva “conciliata”
Il cessionario, che a seguito di accordo conciliativo ha versato l’intero ammontare dell’Iva dovuta in qualità di debitore d’imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi, può operare la detrazione dell’imposta pagata, prescindendo dall’emissione dell’autofattura.
A precisarlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta 28/2018.

L’input al chiarimento è arrivato da una società che, in qualità di committente ed esportatore abituale, ha inviato al proprio fornitore una dichiarazione di intento per la non applicazione dell’Iva (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972) e, successivamente, ha ricevuto un avviso di accertamento per violazione della norma richiamata. La vicenda si è chiusa con un accordo conciliativo ex articolo 48 del Dlgs 546/1992, con pagamento dell’Iva accertata.
Il quesito posto dall’interpellante verte sulla possibilità di portare in detrazione l’imposta versata, avvalendosi delle disposizioni dettate dall’articolo 60 del Dpr 633/1972.

Tale norma, come già chiarito con la risoluzione 75/2016, è stata introdotta per “garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all’intero sistema dell’IVA” e consente al contribuente, che ha subito un accertamento Iva, di riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata.

In particolare, nell’ipotesi in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, la circolare 35/2013 ha riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento, in quanto “la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio … secondo cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile … dal cessionario/committente”. Pertanto, “sebbene l’articolo 60 … preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore”.

I chiarimenti forniti nel precedente documento di prassi, spiega l’Agenzia, sono applicabili anche al caso ora rappresentato, dal momento che l’esportatore abituale (cessionario/committente), a seguito di conciliazione, ha versato, oltre alle sanzioni e agli interessi, l’Iva dovuta in qualità di debitore d’imposta. Di conseguenza, in assenza di altre eventuali limitazioni, potrà detrarre, con le modalità e nei termini prescritti dall’articolo 60, l’Iva versata, senza necessità di emettere autofattura.
 

pubblicato Venerdì 5 Ottobre 2018

L’esportatore abituale detrae direttamente l’Iva “conciliata”

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