14 Settembre 2018
Genova, crollo del ponte Morandi:sospensione degli obblighi tributari
Normativa e prassi
Genova, crollo del ponte Morandi:
sospensione degli obblighi tributari
Persone fisiche e aziende colpite dall’evento calamitoso libere dal Fisco fino al 1° dicembre. Entro il 20 di quel mese, dovranno riallinearsi con gli appuntamenti “tralasciati”
A stabilirlo, il decreto Mef 6 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.
In particolare, l’allegato 1 al provvedimento contiene l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dallo stop e l’allegato 2 la lista dei soggetti Iva che potranno usufruire della stessa misura di favore.
Le somme già versate non saranno restituite.
Versamenti e adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre.
La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 9, comma 2, della legge 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.
Le liste, comunque, non sono “sigillate”: su segnalazione della Protezione civile, con successivo decreto Mef, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale nella zona del crollo a favore dei quali è possibile applicare la sospensione.
pubblicato Venerdì 14 Settembre 2018
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