Giurisprudenza

25 Luglio 2018

Noleggio vagoni a società estere: i chiarimenti dei giudici europei

Giurisprudenza

Noleggio vagoni a società estere:
i chiarimenti dei giudici europei

La normativa bulgara risulta in contrasto con la disciplina del diritto comunitario prevista dall’articolo 56 del Tfue in materia di tutela della libera prestazione di servizi

Noleggio vagoni a società estere: |i chiarimenti dei giudici europei
La controversia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale, tra una società di noleggio e l’Amministrazione finanziaria bulgara, relativa al mancato versamento di sanzioni sulle ritenute alla fonte applicate ai redditi corrisposti in funzione di un contratto di noleggio di vagoni-cisterna a società estere.

Il procedimento principale
Nel periodo dal 2007 al 2010 la società ricorrente, in affari con altre tre società straniere, stipulava contratti di locazione di vagoni-cisterna con riferimento ai quali versava redditi alla suddette società quale corrispettivo per tale servizio.
Su tali redditi, la società ricorrente non effettuava alcuna ritenuta erariale in virtù della convenzione contro la doppia imposizione e del fatto che le tre società straniere presentavano semplici prove del rispetto delle condizioni necessarie alla non effettuazione delle ritenute.
Successivamente, la società ricorrente veniva sottoposta a un controllo fiscale in merito all’esistenza di eventuali obbligazioni legate alla normativa sull’imposizione societaria, che si tramutava in un avviso di accertamento con il quale si comunicava l’esistenza di un’obbligazione tributaria ai sensi dell’imposta sulle società.
Avverso tale avviso, che computava anche gli interessi di mora controversi, la società ricorrente presentava ricorso al tribunale amministrativo di Sofia, che sottolineava come la pretesa tributaria contestata fosse lesiva del diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai principi di tutela della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali.
A questo punto, il giudice del tribunale amministrativo, giudice del rinvio, sospendeva il procedimento e presentava ai togati europei la questione pregiudiziale sulla compatibilità della norma nazionale, di cui alla fattispecie principale, con il diritto dell’Unione europea.

La questione pregiudiziale
I togati europei sono chiamati a stabilire se sussista una violazione dell’articolo 56 Tfue da parte di una normativa nazionale che prevede, come sanzione, il calcolo degli interessi di mora dalla data di scadenza del versamento a quella di applicazione della convenzione contro la doppia imposizione.

Sulla questione pregiudiziale
L’oggetto della fattispecie principale, consistente nell’attività di locazione di vagoni-cisterna, rientra nel novero delle prestazioni di servizi che, in quanto tali, vanno esaminate con riferimento alle disposizioni comunitarie a tutela proprio della libertà della prestazione di servizi.
Da un’analisi della normativa tributaria bulgara, i giudici europei hanno sottolineato una disparità di trattamento tra società residenti, che versano redditi come corrispettivo per la locazione di vagoni-cisterna, in funzione dello Stato di residenza della società committente.
Pertanto, tale diversità di trattamento risulta idonea a falsare il meccanismo della libera prestazione di servizi, in funzione dello Stato membro di appartenenza della società committente.
Infine, per altro verso, la normativa nazionale controversa, che commisura una sanzione all’applicazione di interessi di mora irripetibili, parametrati all’imposta da trattenere alla fonte, non sembra una misura capace di garantire la riscossione dell’imposta stessa, come hanno affermato le autorità bulgare a difesa della scelta normativa nazionale.

La pronuncia
Secondo i giudici della settima sezione della Corte di giustizia europea, la normativa nazionale di cui alla causa principale contrasta con la normativa del diritto comunitario di cui all’articolo 56 del Tfue nell’accezione della tutela della libera prestazione di servizi.
Pertanto, salvo come diversamente disposto dalla convenzione contro la doppia tassazione, non si applicano gli interessi di mora irripetibili alla società non residente che non riscuote e non versa ritenute all’erario dello Stato di residenza.
 
 
Data della sentenza
25 luglio 2018
 
Numero della causa
Causa C-553/16
 
Nome delle parti
«TTL» EOOD
contro
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia
 
 
 

Andrea De Angelis

pubblicato Giovedì 26 Luglio 2018

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