18 Luglio 2018
Registrazione atti giudiziari: il, anzi i codici da modello F24
Normativa e prassi
Registrazione atti giudiziari:
il, anzi i codici da modello F24
Nel caso in cui il contribuente non intenda pagare l’intera somma pretesa dal Fisco, ma solo una parte di essa, dovrà servirsi delle altre sigle alfanumeriche di nuova istituzione
In particolare, il nuovo codice sarà indicato nel modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia e allegato all’avviso di liquidazione; nell’ipotesi in cui l’F24 precompilato non venga utilizzato, il codice in questione dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi ad hoc dei dati presenti nel modello precompilato.
Insieme ad AAGG, con la risoluzione 57/E di oggi, sono stati istituiti due ulteriori codici e ridenominati altri ancora.
Tutto ciò per far sì che, con un’unica operazione, il contribuente possa versare tutte le imposte e le tasse liquidate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Gli altri codici neoistituiti sono A196 (“Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”) e A197 (“Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”), da utilizzare nel caso in cui si intenda pagare solo una parte di quanto preteso dall’erario, mentre i ridenominati (istituiti con la risoluzione 16/2016), che si riferiscono a imposte diverse, ora si chiamano:
- A140 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”
- A141 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”
- A146 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
- A148 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
- A149 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”
- A152 “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
Nel modello di pagamento unificato trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, evidenziando negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” indicati dall’Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi, infine, ricorda che per le spese di notifica il codice tributo da esporre è il “consueto” 9400.
pubblicato Mercoledì 18 Luglio 2018
![Registrazione atti giudiziari: il, anzi i codici da modello F24](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.