Paolo Calderone
12 Luglio 2018
Spese sanitarie e agevolazioni:il “vademecum” dell’Agenzia
Attualità
Spese sanitarie e agevolazioni:
il “vademecum” dell’Agenzia
Dalle regole generali da rispettare per usufruire dei benefici fiscali alla lista delle prestazioni mediche, dei farmaci e dei dispositivi per i quali spettano detrazioni e deduzioni
Nella pubblicazione sono specificate le diverse tipologie di spesa che è possibile indicare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Pf) e tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o conservare per eventuali futuri controlli dell’Agenzia.
Alimenti a fini medici speciali tra le spese sanitarie detraibili
La possibilità di portare in detrazione l’acquisto di alimenti medici a fini speciali è stata introdotta dal decreto legge n. 148/2017 (articolo 5-quinquies). Si tratta dei prodotti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto 8 giugno 2001 del ministro della Sanità. Restano esclusi dall’agevolazione, per adesso, gli alimenti destinati ai lattanti (contenuti nella sezione A3 del Registro) e gli alimenti senza glutine (sezione A2).
Per avere diritto alla detrazione, al momento prevista solo per gli anni 2017 e 2018, occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante, che deve riportare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario degli alimenti.
Per il 2017, visto che la norma è stata introdotta in corso d’anno, la guida ricorda che sono ritenuti ugualmente validi le fatture e gli scontrini che non riportano i dati richiesti, purché il contribuente li integri con il proprio codice fiscale e richieda al rivenditore un’attestazione da cui risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali indicati nella sezione A1 del citato Registro e che non è destinato ai lattanti.
Rientrando tra le altre spese sanitarie, la detrazione è pari al 19% sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro (franchigia).
Non è previsto un tetto massimo di spesa e il beneficio spetta anche per gli acquisti effettuati nell’interesse di un familiare a carico.
Le altre novità
Recepite dalla guida altri importanti chiarimenti che l’Agenzia ha fornito con la circolare 7/E del 27 aprile scorso. Tra questi, la detraibilità per le prestazioni rese:
- dai massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista (in precedenza erano detraibili solo le prestazioni rese da massofisioterapisti in possesso, alla citata data, di diploma di formazione triennale)
- dai terapisti della riabilitazione, ma solo se hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999. Questi titoli, infatti, sono considerati equipollenti a quelli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale. La detrazione spetta a condizione che sia attestato il possesso del titolo a quella data
- dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, sempre che vi sia una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Procreazione medicalmente assistita e prestazioni di luce pulsata
Altre precisazioni riguardano la detraibilità degli interventi di procreazione assistita e le prestazioni di luce pulsata.
Per i primi, si prevede che la spesa possa essere detratta dal componente della coppia intestatario della fattura. Se questa è cointestata, ciascuno può detrarre la spesa nella misura del 50 per cento.
Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono invece detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione, sempre descritte nella guida.
Interventi chirurgici e acquisto di dispositivi medici
Regole in chiaro, infine, per le spese direttamente inerenti un intervento chirurgico e per la detrazione sugli acquisti dei dispositivi medici realizzati su misura.
Se le spese collegate a un intervento chirurgico sono certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intero importo pagato, a condizione che dagli stessi si evinca il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico. Se il collegamento non è evidente, è necessario che sia attestato dalla struttura sanitaria, mediante integrazione dei predetti documenti o una documentazione aggiuntiva.
Per quanto riguarda i dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, la guida ricorda che possono non avere la marcatura Ce, ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46/1997.
pubblicato Giovedì 13 Settembre 2018
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