10 Luglio 2018
Crediti d’imposta per il cinema:istanze per l’idoneità provvisoria
Normativa e prassi
Crediti d’imposta per il cinema:
istanze per l’idoneità provvisoria
La procedura riguarda il beneficio previsto per le imprese di produzione ed è finalizzata all’accesso a fondi gestiti da regioni, enti locali e altri soggetti pubblici, anche internazionali
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente, deve essere presentata mediante la piattaforma telematica Dgcol.
La normativa di riferimento
La disciplina delle agevolazioni a favore del settore cinematografico e audiovisivo è stata modificata dalla legge 220/2016, i cui articoli da 15 a 22 prevedono misure di sostegno sotto forma di crediti d’imposta, nonché ulteriori agevolazioni fiscali (vedi “Un mix di agevolazioni fiscali nella nuova legge sul cinema”).
Tra le diverse tipologie di tax credit vi è quello a favore delle imprese di produzione (articolo 15, legge 220/2016), riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, del costo complessivo di produzione di opere audiovisive, la cui disciplina applicativa è stata recentemente dettata dal Dm 15 marzo 2018 (vedi “Crediti d’imposta per il cinema: pronte le disposizioni applicative”).
L’idoneità provvisoria al credito d’imposta
Il decreto ministeriale 15 marzo 2018 prevede una particolare procedura finalizzata all’ottenimento della “idoneità provvisoria” al tax credit (articolo 7, comma 5) al solo scopo di consentire alle imprese interessate di accedere a fondi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti e organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali.
La procedura per richiedere l’idoneità provvisoria
Con il decreto direttoriale 6 luglio 2018, la direzione generale Cinema del Mibact, quindi, ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, stabilendo che le imprese interessate devono necessariamente utilizzare la piattaforma informatica Dgcol, disponibile sul sito internet della direzione.
L’idoneità provvisoria:
- è valida sei mesi
- può essere rilasciata esclusivamente in relazione alle opere cinematografiche, televisive e web italiane.
La domanda, firmata digitalmente dal rappresentate dell’impresa, deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
- elementi per la valutazione dell’eleggibilità culturale dell’opera
- elementi per la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari
- elementi per la verifica dei requisiti dell’opera
- costo complessivo e costo eleggibile di produzione dell’opera
- ammontare del credito d’imposta teorico spettante
- impegno a presentare richiesta preventiva di credito d’imposta nei termini stabili (articoli 13 e 18, Dm 15 marzo 2018).
pubblicato Martedì 10 Luglio 2018

Ultimi articoli
Attualità 29 Novembre 2023
Rinviati al 10 dicembre i versamenti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Prorogata dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 – che in realtà diventa 11 dicembre visto che il 10 è domenica – la scadenza per effettuare, in un’unica soluzione, senza l’aggiunta di sanzione e interessi, i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno.
Attualità 29 Novembre 2023
Voucher per consulenza in innovazione: fase 2, da oggi il via alle domande
Conclusa la fase preliminare di predisposizione delle istanze di accesso al “Voucher per consulenza in innovazione”, le imprese e le reti di impresa, che hanno compilato la domanda, potranno inviare dalle ore 12 di oggi, 29 novembre 2023, la richiesta del contributo, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link https://Invio-agevolazioni.
Normativa e prassi 28 Novembre 2023
Cessione di carburanti per motori, rimedi per l’Iva applicata e non dovuta
Nel caso di inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la presentazione della dichiarazione integrativa non è sufficiente, dovendo essere accompagnata dalle rettifiche delle annotazioni effettuate e dal versamento delle relative sanzioni.
Normativa e prassi 28 Novembre 2023
Mediatori familiari e delegati vendite, sì al Bollo per l’iscrizione in Tribunale
I professionisti che intendono presentare l’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari sono tenuti a versare l’imposta di bollo di 16 euro su ciascun foglio e 168 euro come tassa sulle concessioni governative, essendo la stessa istanza seguita da un provvedimento amministrativo, che attesta l’iscrizione nell’elenco.