Normativa e prassi

7 Giugno 2018

Tax credit librerie:via libera dal Mibact

Normativa e prassi

Tax credit librerie:
via libera dal Mibact

È rivolto a coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati ed è utilizzabile in compensazione con F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia

Tax credit librerie:|via libera dal Mibact
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 aprile 2018, con il quale il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) detta la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017).
 
Di seguito, si illustrano i principali contenuti del Dm.
 
Oggetto e requisiti
(articolo 1)
Destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

  • hanno la sede legale nello sSazio economico europeo
  • sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata
  • sono in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1
  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. 

Riconoscimento del credito d’imposta
(articolo 2)
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti.
Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile deve essere calcolato applicando le aliquote e le ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al decreto.
 
Parametri
(articolo 3)
Il tax credit è parametrato alle seguenti voci (riferite ai locali dove si svolge l’attività di vendita):

  • Imu
  • Tasi
  • Tari
  • imposta sulla pubblicità
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico
  • spese per locazione (al netto Iva)
  • spese per mutuo
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. 

Richiesta
(articolo 4)
Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una richiesta telematica alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione, che, entro i trenta giorni successivi, comunica il riconoscimento del credito d’imposta spettante.
 
Utilizzo del credito
(articolo 5)
Il credito d’imposta:

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante
  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, indicando sia l’importo riconosciuto sia quello utilizzato. 

Revoca e recupero
(articolo 6)
Il riconoscimento tax credit decade o è revocato:

  • nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti
  • qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti. 

In tali casi, il beneficio già fruito viene recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni.
 
Monitoraggio e sanzioni
(articolo 7)
Il compito di effettuare i necessari controlli è affidato alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact e all’Agenzia delle entrate.

Gennaro Napolitano

pubblicato Giovedì 7 Giugno 2018

Tax credit librerie:via libera dal Mibact

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