Normativa e prassi

7 Giugno 2018

Tax credit librerie:via libera dal Mibact

Normativa e prassi

Tax credit librerie:
via libera dal Mibact

È rivolto a coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati ed è utilizzabile in compensazione con F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia

Tax credit librerie:|via libera dal Mibact
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 aprile 2018, con il quale il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) detta la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017).
 
Di seguito, si illustrano i principali contenuti del Dm.
 
Oggetto e requisiti
(articolo 1)
Destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

  • hanno la sede legale nello sSazio economico europeo
  • sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata
  • sono in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1
  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. 

Riconoscimento del credito d’imposta
(articolo 2)
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti.
Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile deve essere calcolato applicando le aliquote e le ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al decreto.
 
Parametri
(articolo 3)
Il tax credit è parametrato alle seguenti voci (riferite ai locali dove si svolge l’attività di vendita):

  • Imu
  • Tasi
  • Tari
  • imposta sulla pubblicità
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico
  • spese per locazione (al netto Iva)
  • spese per mutuo
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. 

Richiesta
(articolo 4)
Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una richiesta telematica alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione, che, entro i trenta giorni successivi, comunica il riconoscimento del credito d’imposta spettante.
 
Utilizzo del credito
(articolo 5)
Il credito d’imposta:

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante
  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, indicando sia l’importo riconosciuto sia quello utilizzato. 

Revoca e recupero
(articolo 6)
Il riconoscimento tax credit decade o è revocato:

  • nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti
  • qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti. 

In tali casi, il beneficio già fruito viene recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni.
 
Monitoraggio e sanzioni
(articolo 7)
Il compito di effettuare i necessari controlli è affidato alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact e all’Agenzia delle entrate.

Gennaro Napolitano

pubblicato Giovedì 7 Giugno 2018

Tax credit librerie:via libera dal Mibact

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?