A portata di mouse

5 Giugno 2018

Largo a due nuovi software dedicati a Consolidato nazionale e mondiale

Attualità, A portata di mouse

Largo a due nuovi software dedicati
a Consolidato nazionale e mondiale

Si attivano direttamente via web, senza problemi di installazione e aggiornamento. Utilizzabili i tre più diffusi sistemi operativi. È richiesto un programma per leggere e stampare in pdf

Largo a due nuovi software dedicati |a Consolidato nazionale e mondiale
Arrivano, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i software di compilazione e controllo del modello Cnm /2018 cioè della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, relativa al periodo d’imposta 2017.
In poche parole, i due pacchetti informatici entrano in gioco con il Consolidato nazionale e mondiale. Tali istituti, disciplinati dagli articoli da 117 a 142, Tuir, prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Grazie alle tecnologia di distribuzione utilizzata, i software da oggi in rete possono essere attivati direttamente via web, senza complicate installazioni e con la certezza di operare sempre con la versione più aggiornata del programma.
Le piattaforme informatiche compatibili sono:

  • Windows10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.7.3 e superiori.

È richiesto, inoltre, un programma per leggere e stampare in formato pdf.

Si ricorda che:

  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presentano il modello Cnm entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, presentano il modello Cnm entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
  • la presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo)
  • il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito in Redditi Sc.

pubblicato Martedì 5 Giugno 2018

Largo a due nuovi software dedicati a Consolidato nazionale e mondiale

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto