Attualità

29 Maggio 2018

Fatca, accordo intergovernativoItalia e Stati Uniti d’America

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Fatca, accordo intergovernativo
Italia e Stati Uniti d’America

Interessati sono i conti di deposito, di custodia, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituto finanziario, i contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita

Fatca, accordo intergovernativo|Italia e Stati Uniti d’America
Al via la stagione 2018 del Fatca, foreign account tax compliance Act, l’Accordo intergovernativo tra l’Italia e gli Stati Uniti ratificato con la legge 98/2015.
Entro il 31 maggio, infatti, un lungo elenco di istituzioni finanziarie italiane, dopo aver identificato i titolari dei conti finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli riconducibili a investitori statunitensi, saranno tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate il kit completo con gli elementi informativi relativi a tali conti, riferibili al 2017, inclusi gli eventuali pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.

 
I confini oggettivi del Fatca e i profili dei dati da trasmettere
Con riferimento all’ambito di applicazione dello scambio, da un punto di vista oggettivo, i conti finanziari interessati sono: i conti deposito, i conti di custodia, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, i contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita. Tra i dati oggetto di trasmissione vi sono, invece, il numero del conto con relativo saldo, nonché l’identificazione del titolare e della giurisdizione estera di residenza, l’individuazione dell’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, l’importo totale lordo di interessi e dividendi, gli introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie accreditati sul conto.
 
L’effetto pro-compliance del Fatca sottoscritto tra Italia e Stati Uniti
Grazie all’applicazione di questo Accordo intergovernativo sono automaticamente potenziate, in modo significativo, le attività di contrasto all’evasione cosiddetta cross-border, con efficacia deterrente per future condotte illecite di tal tipo, nel timore di una segnalazione all’Amministrazione fiscale del proprio Paese di residenza, nel caso specifico all’Agenzia delle entrate italiana o all’Internal revenue service statunitense, l’Irs.
 
I soggetti interessati alla scadenza del 31 maggio, ovvero, il pianeta della finanza
Passando all’ambito applicativo soggettivo, gli intermediari finanziari tenuti allo scambio dei dati sono: le istituzioni di custodia e quelle di deposito, le entità di investimento e specifiche imprese di assicurazione.
In pratica, le entità finanziarie la cui agenda guarda alla scadenza di domani sono molteplici e, in sostanza, rappresentative dell’intera galassia finanziaria italiana.
Al riguardo, in aggiunta a quelle elencate nell’articolo 4, comma 1, della legge attuativa, cioè banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nella normativa trovano spazio anche le seguenti entità:

  • le assicurazioni-vita – articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al Dlgs 209/2005 (Cap) – nonché le holding di tali imprese, che emettono un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, sono obbligate a effettuare dei pagamenti
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c)
  • le società fiduciarie – di cui all’articolo 199 del Tuf nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
  • le forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 252/2005, nonché gli enti di previdenza obbligatoria
  • gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento – di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs 385/1993 (Tub)
  • le società veicolo di cartolarizzazione – di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130
  • i trust che presentano determinati requisiti – di cui al numero 5), lettera c), ii) quando il trust medesimo è residente in Italia o il trustee è una Rifi
  • le società holdingdi cui al numero 5, lettera e), dell’articolo 1, comma 1
  • i centri di tesoreria che presentano i requisiti indicati, per le entità di investimento, al numero 5), lettera c), dell’articolo 1, comma 1
  • gli emittenti di carte di credito
  • le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle istituzioni finanziarie italiane “reporting” sopra indicate.

 

Stefano Latini

pubblicato Martedì 29 Maggio 2018

Fatca, accordo intergovernativoItalia e Stati Uniti d’America

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