Normativa e prassi

8 Maggio 2018

Scambio automatico informazioni:aggiornati gli elenchi degli Stati

Normativa e prassi

Scambio automatico informazioni:
aggiornati gli elenchi degli Stati

Il numero delle giurisdizioni estere interessate all’applicazione delle procedure internazionali di collaborazione nel settore fiscale è stato modificato con un decreto del Mef

Scambio automatico informazioni:|aggiornati gli elenchi degli Stati
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 26 aprile 2018 del Mef (adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli allegati al decreto 28 dicembre 2015, che detta le disposizioni attuative della legge 95/2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In particolare, il decreto aggiorna gli elenchi contenuti negli allegati C e D concernenti, rispettivamente, le giurisdizioni oggetto di comunicazione e le giurisdizioni partecipanti.

 
La legge 95/2015
Allo scopo di contrastare le frodi e l’evasione fiscale internazionale, attraverso la promozione dello scambio automatico di informazioni tra Stati, la legge 95/2015:

  • ha ratificato l’Accordo tra gli Stati Uniti e l’Italia, volto a migliorare la compliance fiscale internazionale (Fatca – Foreign Account Tax Compliance Act), e ha dato applicazione alla relativa normativa
  • ha introdotto le disposizioni riguardanti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri accordi e intese tecniche conclusi dall’Italia con i governi di Paesi esteri secondo lo standard Ocse. 

Il decreto 28 dicembre 2015
La disciplina di attuazione delle norme sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale sono state dettate dal decreto 28 dicembre 2015.
 
Il decreto contiene quattro allegati:

  • le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) sui conti finanziari (allegato A)
  • l’elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi (allegato B)
  • l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, cioè qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceve le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato C)
  • l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, ovverosia qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornisce le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato D). 

Il decreto 26 aprile 2018
Con il decreto pubblicato ieri vengono modificati agli allegati C e D del decreto 28 dicembre 2015 e, pertanto, vengono aggiornati, rispettivamente, l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e quello delle giurisdizioni partecipanti.
 
Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione
A seguito delle modifiche, l’elenco passa da 85 a 68 giurisdizioni. Tra le new entry vi è l’Azerbaijan. Tra le giurisdizione escluse, invece, ci sono Panama e Costa Rica.
 
Elenco delle giurisdizioni partecipanti
Il numero complessivo passa da 92 a 101: entrano nella lista Albania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Nigeria e Quatar.

pubblicato Martedì 8 Maggio 2018

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