Attualità

29 Marzo 2018

Zona franca sisma Centro Italia:aggiornata la pagina delle Faq

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Zona franca sisma Centro Italia:
aggiornata la pagina delle Faq

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) non è limitato alle sole nuove assunzioni

Zona franca sisma Centro Italia:|aggiornata la pagina delle Faq
Il Mise ha aggiornato ieri la pagina delle Faq relative alle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017 (articolo 46, Dl 50/2017, e successive modificazioni).
 
Le agevolazioni previste sono le seguenti:
–  esenzione dalle imposte sui redditi
–  esenzione dall’Irap
–  esenzione dall’imposta municipale propria
–  esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro).

Hanno diritto alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo; questi ultimi, però, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
 
Con l’aggiornamento di ieri della pagina del sito dedicata alle domande frequenti (Faq), il Ministero, tra l’altro, ha chiarito che:

  • possono accedere alle agevolazioni anche le imprese estere, che intendano localizzarsi nella zona franca a condizione che abbiano avviato l’attività nella Zfu entro il 31 dicembre 2017 (ferme restando le altre condizioni illustrate nella circolare 4 agosto 2017, paragrafo 4.2)
  • in caso di imprese “multilocalizzate”, cioè operanti anche in altre sede ubicate al di fuori del perimetro della Zfu, la verifica del requisito della riduzione del fatturato deve essere effettuata prendendo in considerazione i soli ricavi conseguiti nella sede o nelle unità locali ubicate all’interno della zona franca
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro) è riferito al personale dipendente del soggetto beneficiario, impiegato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, nella sede o nelle unità locali ubicate nella Zfu, e non deve, pertanto, intendersi limitato alle sole nuove assunzioni.

pubblicato Giovedì 29 Marzo 2018

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