19 Marzo 2018
Università non statali: dal Miuri limiti di detraibilità per il 2017
Normativa e prassi
Università non statali: dal Miur
i limiti di detraibilità per il 2017
Le soglie, definite in base ad area disciplinare e geografica, confermano quelle dei due anni precedenti. I contribuenti dovranno tenerne conto in occasione delle prossime dichiarazioni
Il provvedimento è stato adottata in base all’articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir, che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute “per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali” e considerando la disciplina e dell’area geografica.
In particolare, i limiti di detraibilità si riferiscono alle spese (tasse e contributi) sostenute per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico, o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello.
Nell’allegato al Dm sono specificati i corsi di laurea appartenenti alle diverse aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Di seguito la tabella (sovrapponibile a quella dello scorso anno) che riporta i limiti di detraibilità per area disciplinare del corso e zona territoriale:
| Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e isole |
| Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
| Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
| Scientifico-Tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
| Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
Confermati i limiti di detrazione anche per i corsi post-laurea:
| Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e isole |
| Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello |
€ 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Agli importi esposti nelle tabelle deve essere aggiunta, per il calcolo definitivo della detrazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
pubblicato Lunedì 19 Marzo 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
