Sapia Rutigliano
5 Marzo 2018
Accorpamento in zona montana:senza sconto il terreno in affitto
Giurisprudenza
Accorpamento in zona montana:
senza sconto il terreno in affitto
Il regime è previsto da una norma agevolativa e, quindi, speciale, di stretta applicazione, non estendibile a casi diversi da quelli delineati con precisione dalla disposizione stessa
I benefici fiscali di cui si può godere ai sensi dell’articolo 9, Dpr 601/1973, a seguito di accorpamento o arrotondamento di proprietà in zona montana, possono essere riconosciuti solo ove l’accorpamento avvenga tra diverse proprietà.
Così ha concluso la suprema Corte, con la sentenza del 16 febbraio 2018, n. 3822, ritenendo legittima la revoca dei benefici fiscali fruiti dalla contribuente titolare di un contratto di affitto di un fondo rustico, limitrofo a quello da acquistare, prima della compravendita.
La vicenda processuale
Con sentenza del 22 marzo 2013, n. 37/02/13, la Ctr Umbria ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Terni.
La Ctr ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione ha revocato i benefici fiscali previsti dall’articolo 9, Dpr 601/1973, in quanto era emerso che la contribuente, prima dell’acquisto del terreno agricolo da accorpare, non era proprietaria di alcun terreno, ma solo titolare di un contratto di affitto di un fondo rustico.
Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione.
La pronuncia della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di impugnazione proposti dalla società contribuente, rigettandone il ricorso.
Con il primo motivo, la contribuente ha dedotto – ex articolo 360, primo comma, n. 3, cpc – la violazione/falsa applicazione dell’articolo 9, Dpr 601/1973, ritenendo che la finalità della norma agevolativa in questione sia quella di favorire l’accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività in un’ottica di salvaguardia dell’economia agro-silvo-pastorale delle zone montane.
Secondo la contribuente, a tal fine, la norma richiede che il destinatario dell’agevolazione, che opera l’accorpamento dei terreni, sia coltivatore diretto del fondo, ma non esclude che si tratti di terreni condotti in affitto agrario.
La Corte di cassazione, aderendo, invece, alla tesi difensiva prospettata dall’Agenzia delle entrate con controricorso, ritiene di non poter condividere l’interpretazione estensiva, proposta dalla contribuente, di una norma agevolativa e, quindi, norma speciale di stretta applicazione alle fattispecie previste dalla legge.
L’articolo 9, Dpr 601/1973, stabilisce che “Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali”.
Secondo la Cassazione, la norma delinea con chiarezza i requisiti per fruire dell’agevolazione, che va riconosciuta, quindi, al coltivatore diretto in ragione dell’arrotondamento o accorpamento di proprietà diverse.
L’interpretazione letterale della norma, è, peraltro, in linea con la finalità della norma agevolativa prospettata proprio dal contribuente, in quanto, ritiene la Corte: “è infatti evidente che le economie di scala, gli investimenti e le migliorie che permettono un miglioramento della redditività delle zone montane in tanto sono incoraggiate in quanto il potenziale investitore disponga di una prospettiva a lungo termine della disponibilità dei terreni, che un titolo di proprietà può assicurare ma non anche un contratto di affitto di incerta durata”.
Precisa, inoltre, la Cassazione “Del resto, se così non fosse, accedendo alla tesi del ricorrente sarebbe sufficiente, per godere di questa agevolazione, prendere in affitto, anche per un brevissimo periodo di tempo…poco prima della compravendita, un terreno limitrofo a quello da acquistare”.
La Corte respinge altresì l’ulteriore motivo di ricorso prospettato dalla contribuente che ha dedotto – ex articolo 360, primo comma, n. 5, cpc – l’omessa pronuncia della sentenza con riguardo all’eccepita assenza, nell’avviso di liquidazione, dei necessari accertamenti istruttori.
In proposito, l’Agenzia delle entrate ha rilevato l’infondatezza della doglianza prospettata, sostenendo che l’ufficio si è prontamente attivato richiedendo le necessarie informazioni alla Comunità montana dei monti Martani e del Serano.
La giurisprudenza di legittimità (pronuncia n. 5758/1990), richiamata dalla sentenza in commento, riconosce all’Amministrazione il potere di procedere ai necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione invocata dai contribuenti nell’atto di alienazione.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto correttamente espletata un’adeguata attività informativa, in quanto l’ufficio ha verificato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, avendo appreso, proprio per effetto degli accertamenti espletati, che la contribuente non era proprietaria del terreno cui intendeva accorpare il fondo rustico acquistato.
pubblicato Mercoledì 7 Marzo 2018

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