29 Gennaio 2018
Manipolazioni piante ornamentali:sono produttive di reddito agrario
Normativa e prassi
Manipolazioni piante ornamentali:
sono produttive di reddito agrario
Si tratta, infatti, di pratiche agronomiche finalizzate alla cura e allo sviluppo del verde, necessarie anche a raggiungere gli standard qualitativi imposti dai Paesi esportatori
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 11/E del 29 gennaio 2018, chiarisce il corretto trattamento fiscale applicabile ad alcune operazioni necessarie a garantire la qualità di piante ornamentali che il vivaista acquista da terzi produttori.
L’interpello riguarda, in particolare, le seguenti operazioni:
– la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici per garantire la shelf-life delle piante, sia durante il trasporto sia durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente
– il trattamento delle zolle, per eliminare gli insetti nocivi
– altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.
L’Agenzia delle entrate, in linea con la soluzione interpretativa proposta dalle associazioni di categoria istanti, precisa che tali operazioni rientrano appieno nell’ambito delle attività agricole connesse e, secondo le previsioni dell’articolo 32, comma 2, lettera c), Tuir, sono soggette alle regole previste per la determinazione del reddito agrario.
Con la circolare 44/2004, fra l’altro, l’Agenzia aveva già precisato che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del Tuir e ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
Per quanto riguarda l’individuazione dei beni oggetto delle attività agricole connesse, inoltre, i numerosi decreti ministeriali succedutisi nel corso del tempo (11 luglio 2007, 5 agosto 2010, 17 giugno 2011 e 13 febbraio 2015) fanno rientrare fra le attività in questione, anche la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
In conclusione, l’Agenzia, anche sulla base di quanto sostenuto dal ministero delle Politiche agricole e forestali in un parere specificamente richiesto, afferma che le tre attività oggetto di interpello possono senz’altro annoverarsi fra le operazioni di manipolazione soggette alla tassazione su base catastale.
pubblicato Lunedì 29 Gennaio 2018
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