23 Gennaio 2018
Il carburante per il collaudonon va assoggettato ad accise
Giurisprudenza
Il carburante per il collaudo
non va assoggettato ad accise
Il carattere incondizionato di un obbligo di esenzione fiscale fissato dalle norme Ue non può essere messo in discussione dal margine di discrezionalità riservato agli Stati membri
Con la sentenza in rassegna (13 luglio 2017, causa n. C-151/16), la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/Ce, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, che stabiliscono l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nell’ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità di una decisione che ha negato il rimborso dell’accisa a beneficio del soggetto ricorrente.
Nel caso di specie, un’impresa attiva nel settore della costruzione di navi d’alto mare aveva stipulato un contratto avente a oggetto la costruzione di una nave da carico, in virtù del quale aveva acquistato 80.600 litri di carburante, che sono stati versati direttamente nei serbatoi della nave in questione, e aveva assolto la relativa accisa; una parte del carburante era stato utilizzato per effettuare il collaudo della nave prima della cessione al cliente. Con una dichiarazione ufficiale di trasferimento e di ricezione, l’impresa costruttrice aveva quindi trasferito al cliente la proprietà della nave, nonché tutti i diritti e gli interessi a essa relativi, oltre agli equipaggiamenti e alle scorte presenti a bordo della stessa, tra cui i 73.030 litri di carburante non consumati in occasione del collaudo effettuato prima della sua cessione. Successivamente alla ricezione di tale nave, il cliente ne aveva disposto la navigazione, senza carico, da un porto lituano a uno tedesco, dove aveva imbarcato il suo primo carico commerciale, poi trasportato a titolo oneroso in un porto spagnolo.
La domanda presentata dall’impresa costruttrice per ottenere il rimborso dell’accisa relativa al carburante versato nei serbatoi della nave de qua ed esportato dal cliente fuori dal territorio lituano era stata respinta, sulla base del rilievo che, al momento della cessione del carburante, tale impresa non aveva compilato i documenti contabili in ottemperanza ai requisiti formali e sostanziali previsti dal diritto nazionale e non disponeva di una licenza, rilasciata conformemente alla procedura applicabile, che le consentisse di fornire carburante alle navi.
Al riguardo, la Corte rileva preliminarmente che, in base al tenore letterale della norma, l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/Ce, risulta essere subordinata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione (vedi, per analogia, le sentenze 10 novembre 2011, causa n. C‑505/10, e 21 dicembre 2011, causa n. C‑250/10.
L’esenzione in parola ha lo scopo di facilitare il commercio all’interno dell’Unione, in particolare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle acque dell’Unione: più precisamente, con essa, il legislatore dell’Unione ha voluto promuovere la parità di talune condizioni fiscali secondo le quali operano alcune imprese di trasporto o di altri servizi che percorrono tali acque (vedi, per analogia, la sentenza del 1° marzo 2007, causa n. C‑391/05), nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti e allo scopo di mantenere la posizione competitiva delle imprese dell’Unione (vedi, per analogia, la sentenza del 1° dicembre 2011, causa n. C‑79/10).
Con riferimento alla controversia in esame, la Corte rileva che lo spostamento della nave dal porto di uno Stato membro (Lituania) a quello di un altro Stato membro (Germania) costituiva la prima tappa necessaria e indispensabile di una navigazione a fini commerciali, poiché l’unico obiettivo di tale spostamento era quello di andare a imbarcare merci in quest’ultimo porto per trasportarle successivamente al porto di un terzo Stato membro (Spagna) e che, senza detto spostamento, tale servizio di trasporto di merci non avrebbe potuto essere erogato.
Pertanto, un siffatto spostamento costituisce un’operazione di navigazione direttamente funzionale alla prestazione di un servizio a titolo oneroso – nella fattispecie, un’operazione di trasporto di merci – cosicché il carburante utilizzato per consentire alla nave di effettuare tale spostamento è stato utilizzato per una “navigazione” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/Ce.
La Corte ha, quindi, dichiarato che la norma citata deve essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista è applicabile al carburante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro – nella fattispecie, quello in cui tale nave è stata costruita – a un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo merci da trasportare successivamente a un porto di un terzo Stato membro.
Con riferimento alla formula introduttiva che figura all’articolo 14, paragrafo 1 – secondo la quale gli Stati membri accordano l’esenzione “alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi” – la giurisprudenza comunitaria ha rilevato che il carattere incondizionato di un obbligo di esenzione fiscale non può essere messo in discussione dal margine di discrezionalità riservato agli Stati membri (cfr sentenza del 17 luglio 2008, causa n. C‑226/07).
Peraltro, nell’esercizio del potere di cui dispongono di fissare le condizioni cui è sottoposta l’esenzione in esame, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, il principio di proporzionalità (sentenza del 2 giugno 2016, Polihim-SS, C‑355/14).
Pertanto, il rifiuto delle autorità nazionali di esentare dall’accisa i prodotti energetici per il solo motivo che talune condizioni da rispettare in virtù del diritto nazionale per ottenere tale esenzione non sono soddisfatte, senza che sia verificato, sulla base di prove fornite, se i requisiti di merito prescritti affinché tali prodotti energetici siano utilizzati a fini che danno diritto a un’esenzione siano soddisfatti, va oltre quanto necessario al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione di detta esenzione, nonché al fine di evitare frodi, evasioni o abusi (vedi, per analogia, sentenza del 2 giugno 2016, Polihim-SS, C‑355/14).
Per quanto attiene al caso di specie, la Corte ha quindi concluso che una normativa nazionale, che subordini l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/Ce, alla condizione che il fornitore di carburante interessato possieda una licenza per la fornitura di carburante alle navi ed espleti talune formalità, deve ritenersi contraria all’impianto sistematico e alla finalità di tale direttiva, poiché subordina il diritto a tale esenzione al rispetto di requisiti formali non collegati all’effettivo utilizzo dei prodotti energetici di cui trattasi.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 31 Gennaio 2018
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