12 Gennaio 2018
Ias, Ires e Irap si coordinano:i decreti firmati sul sito del Mef
Normativa e prassi
Ias, Ires e Irap si coordinano:
i decreti firmati sul sito del Mef
Le nuove disposizioni per la determinazione degli imponibili fiscali relativi a strumenti finanziari, ricavi provenienti da contratti con i clienti e scorporo dei derivati incorporati
Strumenti finanziari e ricavi provenienti da contratti con i clienti
I primi due provvedimenti normativi – relativi ai principi contabili Ifrs 9 e Ifrs 15 che si applicano a partire ai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 (consentita anche l’applicazione anticipata) – forniscono chiarimenti circa la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari ai soggetti Ias/Ifrs adopter, e disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del Tuir che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del Tuir), nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dei due principi contabili.
In particolare, con il decreto relativo all’Ifrs 15 non sono state introdotte novità a conferma del riconoscimento di fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai connaturati nel sistema, preferendo, invece, regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.
Revisione del Dm 8 giugno 2011
Il terzo decreto, che revisiona il Dm 8 giugno 2011 alla luce anche del Dm 3 agosto 2017, riguarda invece i contribuenti – Ias e Oic – che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro imprese e regola lo scorporo degli strumenti finanziari derivati.
Contiene disposizioni per il riconoscimento fiscale all’eventuale scorporo contabile – degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni e/o similari alle azioni (rispettivamente, lettera c) e lettera a) del comma 2, articolo 44 del Tuir – operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.
Laddove uno gli strumenti finanziari presenti, invece, i requisiti per essere considerato strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà valenza fiscale, con la conseguenza che si renderà necessario – per il Fisco – considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.
pubblicato Venerdì 12 Gennaio 2018

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