29 Dicembre 2017
Usufrutti, rendite e vitalizi:su l’interesse, giù il coefficiente
Normativa e prassi
Usufrutti, rendite e vitalizi:
su l’interesse, giù il coefficiente
I moltiplicatori per la definizione dei nuovi valori sono stati adeguati all’aumento del tasso legale che, a partire dal 1° gennaio dell’anno imminente, sarà calcolato allo 0,3%
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a partire dal primo giorno del nuovo anno.
Sancito, quindi, con il decreto 13 dicembre 2017 del Mef, l’aumento del tasso legale di interesse, che sale dallo 0,1% dell’anno scorso, allo 0,3% valido per il 2018, sono stati aggiornati anche i moltiplicatori per calcolare i nuovi valori di usufrutti, rendite e vitalizi, come prevede l’articolo 3, comma 164, legge 662/1996.
| Età beneficiario (anni compiuti) |
2018 (nuovo coefficiente) |
2017 (vecchio coefficiente) |
| da 0 a 20 | 317,50 | 950 |
| da 21 a 30 | 300 | 900 |
| da 31 a 40 | 282,50 | 850 |
| da 41 a 45 | 265 | 800 |
| da 46 a 50 | 247,50 | 750 |
| da 51 a 53 | 230 | 700 |
| da 54 a 56 | 212,50 | 650 |
| da 57 a 60 | 195 | 600 |
| da 61 a 63 | 177,50 | 550 |
| da 64 a 66 | 160 | 500 |
| da 67 a 69 | 142,50 | 450 |
| da 70 a 72 | 125 | 400 |
| da 73 a 75 | 107,50 | 350 |
| da 76 a 78 | 90 | 300 |
| da 79 a 82 | 72,50 | 250 |
| da 83 a 86 | 55 | 200 |
| da 87 a 92 | 37,50 | 150 |
| da 93 a 99 | 20 | 100 |
I numeri della tabella soprastante si rendono necessari per calcolare le imposte, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile, lasciando ad altri (l’alienante) il diritto di usufrutto sullo stesso, per la durata della vita di quest’ultimo. In questo caso, l’imponibile è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48, Dpr 131/1986).
Il calcolo si effettua moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) moltiplicato per il tasso di interesse legale dello 0,3% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario, come nell’esempio che segue:
- valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
- tasso di interesse legale: 0,3% (B)
- età del beneficiario dell’usufrutto: 77 anni
- coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 90 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 0,3% = 900 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 900 x 90= 81.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 81.000 = 219.000.
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 333,33 volte l’annualità.
pubblicato Venerdì 29 Dicembre 2017
Ultimi articoli
Analisi e commenti 28 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (16), le rette dell’asilo nido
Le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido pubblici o privati possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%, entro il limite previsto per ciascun figlio fiscalmente a carico Tra le spese che possono trovare spazio nella dichiarazione dei redditi ci sono anche quelle sostenute per l’asilo nido.
Normativa e prassi 28 Agosto 2026
Omessa dichiarazione Iva, le regole per la liquidazione del Fisco
Un provvedimento dà attuazione alla novità introdotta dalla legge n.
Analisi e commenti 27 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (15) detrazione per la formazione musicale
L’agevolazione riguarda l’iscrizione ai conservatori, agli istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole di musica regionali e a cori e bande riconosciuti dalla pa Le famiglie che investono nell’educazione musicale dei propri figli possono beneficiare di un’importante agevolazione fiscale, introdotta dal 2021.
Analisi e commenti 27 Agosto 2026
Decreto “Omnibus” 2026, novità in tema di accertamento
Componenti a efficacia pluriennale, reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa e controlli per antieconomicità: cosa cambia con la nuova disciplina del Dlgs correttivo Martedì 11 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.
