Giurisprudenza

28 Dicembre 2017

Pale eoliche: le torri di sostegnosono costruzioni, non imbullonati

Giurisprudenza

Pale eoliche: le torri di sostegno
sono costruzioni, non imbullonati

Per i giudici di merito, più che di semplici supporti, si tratta di veri e propri edifici, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotati di strutture di collegamento verticale

interno torre eolica

Con 39 sentenze (ex multis la 368 del 4 dicembre  2017), la Ctp di Matera ha fornito una esaustiva e articolata interpretazione circa l’inserimento, nel computo della rendita catastale degli impianti eolici, anche delle cosiddette “torri/pali” di sostegno degli aerogeneratori.
Secondo il collegio materano, per valutare quali elementi debbano essere inclusi o meno nella stima catastale, è necessario fare riferimento non solo al criterio dell’essenzialità degli stessi per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che tali elementi siano “fissi”, ovvero stabili (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali della costruzione.
 
In particolare, nella sentenza in esame, la Commissione ritiene di dover condividere e fare proprio il contenuto espresso, sul punto, della circolare 27/2016 dell’Agenzia, la quale ha così chiarito: “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 …, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica”.
 
Tale convincimento, espresso, dai giudici materani trae origine dai richiami logici e specifici che il collegio fa alle sentenze della Corte di cassazione nn. 4028, 4029, 4030 del 14 marzo 2012 (qualificazione delle “centrali eoliche”), nonché alla pronuncia n. 3166/2015 (componenti immobiliari stabili e influenza sulla determinazione della rendita).
A questi richiami si aggancia, infine, il corollario rappresentato dalla sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, con la quale i giudici delle leggi hanno affermato che nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da peculiari requisiti di “immobiliarità”, “a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura”.
 
Peraltro, secondo la Ctp di Matera tale convincimento non viene assolutamente scalfito dalla normativa tecnica di settore (Iec – International electrotechnical commission, type certificate), la quale nulla ha a che fare l’aspetto catastale e fiscale delle torri ai fini del computo della rendita. Infatti, per gli aspetti fiscali vanno applicati i dettami di cui alla legge 190/2014 (la Stabilità per il 2015) che, al comma 244, “prevede l’applicazione della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità’ immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”.
 
Il filone di sentenze in esame, dunque, confuta compiutamente la tesi sostenuta da molte società operanti nell’ambito del fotovoltaico secondo cui sarebbe erronea l’inclusione, nel calcolo della rendita catastale, di uno dei tre elementi (nel caso specifico, la torre d’acciaio) costituenti l’aerogeneratore.
 

Rocco Amodio

Riccardo Lombardi

pubblicato Mercoledì 3 Gennaio 2018

Pale eoliche: le torri di sostegnosono costruzioni, non imbullonati

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto