Francesco Brandi
27 Dicembre 2017
Piccola proprietà contadina:senza qualifica salta lo sconto
Giurisprudenza
Piccola proprietà contadina:
senza qualifica salta lo sconto
In assenza della certificazione definitiva, per non pagare le normali imposte, occorre dimostrare di essersi diligentemente attivati per ricevere in tempo utile la documentazione necessaria
In tema di agevolazioni concesse alla piccola proprietà contadina, il contribuente che in sede di registrazione dell’atto presenti un’attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo rilasciata dall’organo competente, perde il diritto alle agevolazioni qualora non produca il certificato definitivo entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28845 dello scorso 1° dicembre con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Un contribuente impugnava un provvedimento di revoca delle agevolazioni tributarie previste in tema di piccola proprietà contadina: sia la Ctp che la Ctr dichiaravano l’illegittimità dell’atto impugnato ritenendo sufficiente l’esistenza dei requisiti ancorché attestati da un certificato depositato oltre il termine decadenziale (di tre anni) previsto dalla legge.
Secondo l’Agenzia delle entrate, invece, era necessario che il deposito avvenisse entro i tre anni: di conseguenza denunciava la violazione degli articoli 3 e 4 della legge 604/1954, e dell’articolo 2697 cc.
Il motivo è stato ritenuto fondato alla luce del consolidato principio per cui il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione provvisoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 604/1954, in luogo del certificato previsto dall’articolo 3, è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo rilasciato dall’Ipa, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie (cfr Cassazione nn. 15489/2016 e 25438/2015).
Nel caso in esame la Ctr ha riconosciuto la legittimità dell’agevolazione applicata al contribuente in relazione al rogito stipulato il 21 settembre 2007, in quanto la certificazione, sebbene rilasciata nei termini, era stata presentata all’Agenzia delle entrate solamente nel dicembre del 2011, quindi, in epoca successiva alla scadenza del termine triennale.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio della controversia ad altra sezione della Ctr Puglia.
Ulteriori osservazioni.
L’articolo 3 della legge 604/1954 stabilisce che, al fine di conseguire le agevolazioni tributarie connesse alla piccola proprietà contadina (relative all’imposta di registro) “l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione… un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti…”. Il successivo articolo 4 prevede la possibilità per il contribuente di produrre un’attestazione provvisoria dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio e, in tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione “…ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto;…”.
Da un’interpretazione letterale delle norme deriva, quindi, un onere di presentazione dell’attestazione, che incombe sul contribuente (articolo 3) e che non può essere differito oltre i tre anni dalla registrazione (articolo 4).
Sul punto già l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 32/2007, si era espressa precisando che “l’esibizione della documentazione necessaria è un onere del contribuente che attiene alla fase procedimentale…L’inosservanza di tale onere non comporta, tuttavia, la decadenza automatica dal diritto all’agevolazione, qualora il contribuente provi che, nonostante sia stata utilizzata la diligenza necessaria a conseguire la certificazione, il ritardo nell’adempimento dell’onere di documentazione non derivi da una sua negligenza”.
Anche la giurisprudenza si è assestata su tale posizione ribadendo (cfr Cassazione 8052/2013, 5029/2012, 10406/2011, 9159/2010, 14671/2005 e 9842/2017) che “ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, il medesimo non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile”.
In merito al contenuto di questo onere di diligenza, secondo una parte della giurisprudenza il contribuente deve dimostrare di essersi attivato “anche dopo la mera richiesta (n.b. del certificato), allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale” (cfr Cassazione n. 9159/2010).
pubblicato Martedì 2 Gennaio 2018
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