Normativa e prassi

21 Dicembre 2017

Contratto di custodia cani randagi:le regole per il Bollo e il Registro

Normativa e prassi

Contratto di custodia cani randagi:
le regole per il Bollo e il Registro

L’appalto sottoscritto tra il Comune e un’organizzazione di volontariato, per l’affidamento degli animali, non sconta i due tributi se registrato entro il 31 dicembre 2017

Contratto di custodia cani randagi:|le regole per il Bollo e il Registro
Con la risoluzione n. 158/E del 21 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di tassazione, ai fini delle imposte di registro e di bollo, di un contratto di appalto tra un Comune e una organizzazione di volontariato per il mantenimento e la custodia di cani e gatti randagi. L’appalto, in base alle conclusioni del documento di prassi, sarà esente dai tributi se registrato entro il 31 dicembre 2017. Dopo tale data dovrà essere assoggettato solo all’imposta di registro in misura proporzionale.

L’Agenzia, in primo luogo, delinea le disposizioni fiscali degli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato. Tali atti erano esentati dall’imposta di bollo e da quella di registro fino a quando l’articolo 102 del Dlgs 117/2017 (recante il Codice del terzo settore) ha, invece, abrogato la disposizione di esenzione.

Riguardo la decorrenza delle nuove norme, la risoluzione evidenzia che il regime fiscale degli enti del Terzo settore si applicherà, agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui il Registro stesso diventa operativo. Per le Onlus, le Organizzazioni di volontato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps), tuttavia, l’articolo 104, comma 1, del Codice del terzo settore, ha previsto delle norme transitorie a partire dall’1 gennaio 2018.
Tra le disposizioni provvisorie che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, Odv e Aps, la risoluzione ricorda le previsioni dell’articolo 82 del Dlgs 117/2017, in materia di imposte indirette e locali, con le singole agevolazioni applicabili ai fini del Bollo e del Registro.

Sulla base del quadro normativo delineato e delle ricordate disposizioni transitorie, l’Agenzia chiarisce che il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l’organizzazione di volontariato non sconta né l’imposta di registro né quella di bollo se è registrato entro il 31 dicembre 2017 (articolo 5-sexies del Dl 148/2017). Se, invece, lo stesso contratto è registrato dopo il 31 dicembre 2017, sarà considerato esente dall’imposta di bollo (articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017), mentre sarà assoggettato al Registro, con aliquota del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, rubricato “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”).
Ciò in quanto il richiamato articolo 82 del Dlgs 117/2017, ai commi 3 e 4, contempla agevolazioni ai fini dell’imposta di registro per fattispecie differenti da quella in esame.  
 

pubblicato Giovedì 21 Dicembre 2017

Contratto di custodia cani randagi:le regole per il Bollo e il Registro

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Pausa pranzo non soggetta a Irpef se liquida solo il danno emergente

Non sono soggetti a prelievo fiscale gli emolumenti versati al dipendente dal datore di lavoro se hanno natura risarcitoria.

Analisi e commenti 7 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (2) le liberalità per il “dopo di noi”

Sono deducibili dal reddito le erogazioni fino a 100mila euro effettuate in favore di trust o di fondi speciali che si occupano della tutela di persone con disabilità prive del sostegno familiare In dichiarazione trovano spazio molteplici tipologie di oneri e spese sostenuti nel 2025 che è possibile indicare in dichiarazione per usufruire di un’agevolazione sulle proprie imposte.

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Circolare sugli enti sportivi, novità su rimborsi e compensi

Cosa cambia per le società e i volontari: requisiti statutari, soglie e adempimenti definiscono il perimetro delle agevolazioni Con la circolare n.

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento

In un’unica fonte normativa sono state raccolte in modo sistematico disposizioni finora collocate separatamente in più provvedimenti, come le regole sui controlli ai fini delle imposte dirette e Iva Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n.

torna all'inizio del contenuto