Attualità

16 Novembre 2017

Seconda rata Imu-Tasi 2017:c’è tempo fino al 18 dicembre

Attualità

Seconda rata Imu-Tasi 2017:
c’è tempo fino al 18 dicembre

La scadenza viene ricordata dal dipartimento delle Finanze che fornisce anche indicazioni utili per la corretta determinazione delle aliquote applicabili e degli importi dovuti

Seconda rata Imu-Tasi 2017:|c’è tempo fino al 18 dicembre
Il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2017 deve essere eseguito entro il prossimo 18 dicembre (il termine ordinario del 16 dicembre, infatti, quest’anno cade di sabato).
 
A ricordarlo è il dipartimento delle Finanze (Df) con un proprio comunicato pubblicato sul sito istituzionale.
 
Il pagamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto stabilito dalle delibere comunali pubblicate, alla data del 28 ottobre 2017, nell’apposita sezione del sito.
 
Per determinare correttamente le aliquote applicabili per il versamento del saldo, nel comunicato si invitano i contribuenti a consultare le indicazioni messe a disposizione dal dipartimento.
 
In particolare, si ricorda che il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per il 2017 a condizione che:

  • la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017 e sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2017
  • l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015. 

Al contrario, il saldo Imu-Tasi deve essere versato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016:

  • in caso di delibera approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017 (fatte salve specifiche ipotesi in cui il l’ente locale può, in base a disposizioni di legge, adottare la delibera anche oltre il termine del 31 marzo, come, ad esempio, dissesto finanziario e accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio)
  • nel caso in cui non vi sia nessuna delibera relativa alle aliquote dell’Imu e della Tasi pubblicata per il 2017 oppure nell’ipotesi in cui la delibera sia stata pubblicata oltre il termine del 28 ottobre 2017 (fatti salvi i casi in cui la legge prevede che siano efficaci anche le delibere pubblicate oltre tale termine). 

Si ricorda, inoltre, che prima del versamento è opportuno confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 (la consultazione delle delibere comunali può essere eseguita sul sito www.finanze.gov.it). Infatti, qualora emerga che la delibera relativa al 2017 stabilisca un aumento delle aliquote Imu e Tasi rispetto al 2015, tale aumento è inefficace. Di conseguenza, il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nel 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto al 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per il 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nel 2015 (peraltro, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto).
 
Infine, qualora nel 2015 il Comune abbia deliberato la maggiorazione della Tasi dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nel 2017 solo se espressamente confermata nel 2016.
 
Per maggiori e ulteriori approfondimenti, il comunicato rinvia alle Faq relative al versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2016, pubblicate il 2 dicembre 2016.

pubblicato Giovedì 16 Novembre 2017

Seconda rata Imu-Tasi 2017:c’è tempo fino al 18 dicembre

Ultimi articoli

Dati e statistiche 6 Giugno 2023

Mercato immobiliare residenziale il dettaglio regione per regione

Come di consueto, a corredo della pubblicazione del Rapporto immobiliare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’Osservatorio del mercato immobiliare cura l’uscita delle Statistiche Regionali, prezioso approfondimento sull’andamento del mercato residenziale nell’anno 2022 in tutte le regioni italiane.

Attualità 6 Giugno 2023

Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente

Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Attualità 6 Giugno 2023

Tax credit beni strumentali 4.0: chiarimenti utili per Redditi 2023

In Redditi 2023, al rigo RU130, vanno indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente.

Dati e statistiche 5 Giugno 2023

Bollettino entrate tributarie: gennaio-aprile 2023 +3,3%

Nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.

torna all'inizio del contenuto