Giurisprudenza

15 Giugno 2017

Corte Ue: esente da Iva la cessionedi un mezzo nuovo di trasporto

Giurisprudenza

Corte Ue: esente da Iva la cessione
di un mezzo nuovo di trasporto

La controversia prende le mosse dal rifiuto dell’Amministrazione doganale portoghese di accordare il beneficio in relazione a un’automobile che è stata trasferita in Spagna dall’acquirente

nuova auto
La domanda di pronuncia pregiudiziale, di cui è investita la Corte, verte sull’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo in materia di imposta sul valore aggiunto. Le questioni pregiudiziali fanno riferimento a una controversia tra una società stabilita in Portogallo, parte ricorrente, e l’Amministrazione fiscale doganale in relazione al rifiuto da parte della Amministrazione di accordare il beneficio dell’esenzione dall’Iva con riferimento alla cessione di un automobile nuova trasportata in Spagna dal suo acquirente.

Il procedimento principale
La società ricorrente, attiva nel commercio di autoveicoli in Portogallo, ha ricevuto richiesta di documentazione tecnica per completare il fascicolo di vendita di una vettura. A seguito del mancato riscontro dell’indirizzo indicato nel documento di vendita da parte dell’acquirente che in quello per il rilascio di una targa turistica il giudice del rinvio propendeva per una immatricolazione provvisoria, con termine di validità semestrale di cui soltanto i non residenti abituali in Spagna possono beneficiarne. Successivamente veniva presentata una richiesta di annullamento della dichiarazione  doganale accolta dalle autorità portoghesi e a seguito della quale veniva disposta la liquidazione dell’Iva dovuta sulla vendita del veicolo
La società ricorrente era oggetto di un controllo interno parziale con riguardo all’Iva  con tanto di relazione scritta nella quale si concludeva che la vendita del veicolo non rientrava nel regime di esenzione prevista dalla normativa nazionale. Di conseguenza è scaturita una liquidazione complementare dell’imposta sul valore aggiunto, anche per la quota interessi, a cui la società ricorrente si è opposta attraverso una domanda di annullamento degli atti di liquidazione dell’imposta e degli interessi. In una tale circostanza il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali ai giudici della Corte di giustizia europea.
 
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale chiede nella sostanza se, nel contesto di una cessione intracomunitaria di un veicolo nuovo, uno Stato membro sia autorizzato a subordinare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alla condizione che l’acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del veicolo. In secondo luogo, a negare l’esenzione Iva allorché al veicolo sia stata rilasciata unicamente una targa turistica e temporanea nello Stato membro di destinazione. In ultimo, ad esigere il pagamento dell’Iva dal venditore del veicolo in circostanze che potrebbero indicare che l’acquirente potrebbe avere commesso una frode all’Iva, senza dimostrare che il venditore abbia cooperato con l’acquirente per eludere il pagamento dell’Iva.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Le questioni sollevate rientrano nel contesto del regime transitorio dell’Iva applicabile al commercio intracomunitario fondato sulla determinazione di un nuovo fatto generatore dell’imposta, ovvero l’acquisto intracomunitario di beni che consentono il trasferimento del gettito fiscale allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, prevede l’obbligo, per ogni Stato membro, di esentare le cessioni di mezzi di trasporto nuovi che rispettano le condizioni materiali in esso elencate.  Tra queste non è disciplinato affatto la subordinazione alla condizione che l’acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. Inoltre, l’esenzione non risulta poter essere negata sulla base dell’unico rilievo secondo il quale l’immatricolazione, al pari di quella turistica, sia una immatricolazione provvisoria attribuita per un periodo di dodici mesi. Nell’ipotesi nella quale il venditore abbia prodotto gli elementi intesi a  provare il trasporto o la spedizione, da parte dell’acquirente, del mezzo di trasporto nuovo in un altro Stato membro, non deve essere altresì tenuto a fornire la prova concludente del carattere finale definitivo dell’uso del mezzo stesso nello Stato membro di destinazione e tantomeno della cessazione del regime di immatricolazione turistica.                                    

La pronuncia
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati stabilendo che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo osta a disposizioni nazionali che subordinano il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. In secondo luogo, a che l’esenzione della cessione, di cui al procedimento principale, sia rifiutata a motivo della sola immatricolazione provvisoria e che il venditore sia di conseguenza tenuto a versare l’Iva senza aver stabilito che il regime provvisorio sia cessato. Infine, che lo stesso venditore, in buona fede, sia altresì tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione commessa dall’acquirente.
 
 
Data della sentenza
14 giugno 2017
Numero della causa
Corte Ue C-26/16
Nome delle parti
 

Andrea De Angelis

pubblicato Giovedì 15 Giugno 2017

Corte Ue: esente da Iva la cessionedi un mezzo nuovo di trasporto

Ultimi articoli

Attualità 30 Aprile 2026

Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello

Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.

Attualità 30 Aprile 2026

Online il 730 precompilato: da oggi in modalità consultazione

La fase 2 scatterà a partire dal 14 maggio: i contribuenti potranno modificare e trasmettere la dichiarazione, seguendo il calendario della campagna 2026 È disponibile da oggi la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.

Attualità 30 Aprile 2026

Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti

I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

Normativa e prassi 29 Aprile 2026

“General contractor” e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili

Con un documento di prassi l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus Con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto