9 Maggio 2017
Controlli automatici Iva periodica:un codice “esclusivo” per l’imposta
Normativa e prassi
Controlli automatici Iva periodica:
un codice “esclusivo” per l’imposta
Deve essere utilizzato dal contribuente che decide di versare soltanto una parte dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate tramite comunicazione di irregolarità
La previsione del nuovo codice si è resa necessaria dopo l’introduzione, da parte del decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), dell’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva.
In questo caso, quindi, il contribuente deve predisporre un modello F24, all’interno del quale il neonato codice va inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, negli appositi campi, il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione d’irregolarità.
Per sanzione e interessi, invece, si usano rispettivamente i “vecchi” 9033 e 9034.
pubblicato Martedì 9 Maggio 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
