14 Aprile 2017
Legittimo il sequestro del pc contenente file collegati al reato
Giurisprudenza
Legittimo il sequestro del pc
contenente file collegati al reato
Se non si può individuare preventivamente il documento utile all’accertamento del fatto e provvedendo a pronta restituzione appena sia decorso il tempo necessario per i controlli
Quando si indaga per un reato che richiede la ricostruzione del volume d’affari, è legittimo sequestrare l’intera contabilità relativa all’impresa. Perciò, se la contabilità è contenuta in un personal computer, questo può essere sequestrato, senza che la polizia giudiziaria debba limitarsi alla duplicazione di alcuni file sul posto.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16622 del 4 aprile 2017.
La vicenda processuale
Il tribunale del riesame conferma il provvedimento di sequestro adottato dal pubblico ministero, disposto nei confronti di un soggetto, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestato in riferimento a una Srl, dichiarata fallita.
Detto provvedimento cautelare viene impugnato in Cassazione dall’imputato, il quale lamenta, oltre alla carenza di motivazione del decreto di sequestro, la violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza (articolo 275 cpp).
Il ricorrente, in particolare, ritiene illegittimo il sequestro a fini probatori di un personal computer, comportante una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, ritenendo che la perquisizione doveva essere effettuata con l’esame e l’estrazione in loco dei soli dati di interesse.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nel rigettare il ricorso dell’imputato, conferma la legittimità del sequestro probatorio del personal computer.
Osservazioni
Confermato l’orientamento di legittimità (a titolo esemplificativo, si veda Cassazione 53168/2016) in base al quale, in tema di acquisizione della prova, l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario anche mediante rimedi impugnatori offerti dal sistema.
In analoga fattispecie, la Cassazione (sentenza 16544/2013) ha già affermato che, in tema di sequestro probatorio e ai fini di legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l’oggetto, occorre considerare che, quando si procede per particolari reati, quali quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume d’affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo, sicché, in tali casi, non si può prescindere dal sequestro dell’intera contabilità relativa all’impresa, per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all’accertamento del fatto.
Nel caso di specie, in particolare, la vicenda è caratterizzata dal trasferimento della sede legale della società da un posto a un altro, dal trasferimento delle quote a un mero prestanome, dall’anomala cessione di un ramo d’azienda da parte della fallita in favore di altra società, dalla pluralità di persone fisiche e giuridiche coinvolte e dalla circostanza che la perquisizione è avvenuta in locali prettamente adibiti a ufficio e riconducibili all’imputato.
Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, detta complessità della vicenda permette di escludere il carattere indiscriminato e ingiustificato del sequestro, laddove, peraltro, si è precisato, come emerge dal verbale delle operazioni della polizia giudiziaria delegata all’esecuzione, il materiale informatico d’interesse è stato acquisito in copia, quando è stato possibile farlo in loco e, solo negli altri casi, si è proceduto al sequestro.
Altresì, per i giudici di legittimità, alla compita motivazione dell’ordinanza di conferma del sequestro si contrappongono generici e non puntuali motivi di doglianza della parte ricorrente.
Dora De Marco
pubblicato Martedì 18 Aprile 2017
Ultimi articoli
Attualità 24 Aprile 2026
Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile
Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.
Dati e statistiche 24 Aprile 2026
Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef
Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.
