Normativa e prassi

7 Aprile 2017

Dodici i mesi, dodici i codiciper versare l’Iva sui beni estratti

Normativa e prassi

Dodici i mesi, dodici i codici
per versare l’Iva sui beni estratti

Nuova disciplina, nuovi protagonisti, nuove “combinazioni” per il modello di pagamento unificato da utilizzare entro il 16 del mese successivo alla data di uscita dal deposito

Dodici i mesi, dodici i codici|per versare l’Iva sui beni estratti
Da gennaio a dicembre, per ogni mese un codice tributo che identifica il momento in cui i beni vengono estratti dal deposito Iva in cui sono custoditi. Istituiti con la risoluzione 45/E del 7 aprile 2017, consentono il pagamento dell’imposta, tramite il modello F24 Elide, da parte del gestore del deposito, in nome e per conto dell’estrattore dei beni.
 
Secondo la lettera della nuova disciplina in materia (introdotta dall’articolo 4, comma 7, Dl 193/2016, e recepita dall’articolo 50-bis, comma 6, Dl 331/1993), infatti, dal 1° aprile 2017, l’Iva dovuta da colui che tira fuori i beni dal deposito è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta stessa (vedi “Nuova disciplina dei depositi Iva: arrivano le prime regole operative”).
 
Detto questo e ricordato che i versamenti in argomento devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione, ecco i codici da riportare nell’F24 Elide:

  • “6301” gennaio
  • “6302” febbraio
  • “6303” per marzo
  • “6304” per aprile
  • “6305” maggio
  • “6306” giugno
  • “6307” luglio
  • “6308” agosto
  • “6309” settembre
  • “6310” ottobre
  • “6311” novembre
  • “6312” dicembre. 

Nel modello trovano posto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario ed altro” dove, nel campo “tipo” va scritta la lettera R, mentre, nell’“anno di riferimento”, quello di estrazione.
 
Intuitiva, poi, la compilazione della parte dell’F24 che richiede le notizie anagrafiche, la sezione “Contribuente”. Qui, negli spazi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’estrattore dei beni, in quello “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito e, nel campo “codice identificativo” il numero 50.

Invece, “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno riempiti.
 

r.fo.

pubblicato Venerdì 7 Aprile 2017

Dodici i mesi, dodici i codiciper versare l’Iva sui beni estratti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto