Normativa e prassi

7 Aprile 2017

Dodici i mesi, dodici i codiciper versare l’Iva sui beni estratti

Normativa e prassi

Dodici i mesi, dodici i codici
per versare l’Iva sui beni estratti

Nuova disciplina, nuovi protagonisti, nuove “combinazioni” per il modello di pagamento unificato da utilizzare entro il 16 del mese successivo alla data di uscita dal deposito

Dodici i mesi, dodici i codici|per versare l’Iva sui beni estratti
Da gennaio a dicembre, per ogni mese un codice tributo che identifica il momento in cui i beni vengono estratti dal deposito Iva in cui sono custoditi. Istituiti con la risoluzione 45/E del 7 aprile 2017, consentono il pagamento dell’imposta, tramite il modello F24 Elide, da parte del gestore del deposito, in nome e per conto dell’estrattore dei beni.
 
Secondo la lettera della nuova disciplina in materia (introdotta dall’articolo 4, comma 7, Dl 193/2016, e recepita dall’articolo 50-bis, comma 6, Dl 331/1993), infatti, dal 1° aprile 2017, l’Iva dovuta da colui che tira fuori i beni dal deposito è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta stessa (vedi “Nuova disciplina dei depositi Iva: arrivano le prime regole operative”).
 
Detto questo e ricordato che i versamenti in argomento devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione, ecco i codici da riportare nell’F24 Elide:

  • “6301” gennaio
  • “6302” febbraio
  • “6303” per marzo
  • “6304” per aprile
  • “6305” maggio
  • “6306” giugno
  • “6307” luglio
  • “6308” agosto
  • “6309” settembre
  • “6310” ottobre
  • 6311” novembre
  • “6312” dicembre. 

Nel modello trovano posto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario ed altro” dove, nel campo “tipo” va scritta la lettera R, mentre, nell’“anno di riferimento”, quello di estrazione.
 
Intuitiva, poi, la compilazione della parte dell’F24 che richiede le notizie anagrafiche, la sezione “Contribuente”. Qui, negli spazi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’estrattore dei beni, in quello “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito e, nel campo “codice identificativo” il numero 50.

Invece, “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno riempiti.
 

r.fo.

pubblicato Venerdì 7 Aprile 2017

Dodici i mesi, dodici i codiciper versare l’Iva sui beni estratti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto